La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza di patteggiamento. L'appello si basava sulla presunta mancata valutazione delle cause di proscioglimento da parte del giudice. La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma del 2017, i motivi di ricorso contro il patteggiamento sono tassativamente limitati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e la doglianza sollevata non rientra tra questi. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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