La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Il motivo del ricorso, basato sulla mancata valutazione di cause di proscioglimento, non rientra tra quelli tassativamente previsti dalla legge. Questa ordinanza ribadisce che il ricorso inammissibile patteggiamento è la conseguenza di un'impugnazione fondata su motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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