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Cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.)

Definizione

Situazioni in cui la legge obbliga il giudice a prosciogliere l'imputato, ad esempio se il fatto non costituisce reato. Il giudice deve verificarle sempre, anche in caso di accordo sulla pena.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Concordato in Appello: Accordo sulla Pena, ma Ricorso Bloccato
Un imputato, condannato per furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale, aveva raggiunto un accordo sulla pena nel secondo grado di giudizio tramite un concordato in appello. Nonostante l'accordo, ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando che i giudici non avessero motivato la sua colpevolezza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che dopo aver accettato un concordato in appello, non è più possibile contestare la propria responsabilità. L'accordo implica una rinuncia a tali motivi. Il ricorso è ammesso solo per vizi nella formazione dell'accordo o per illegalità della pena. L'imputato ha quindi perso il ricorso ed è stato condannato a pagare le spese processuali.
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Concordato in Appello: l’accordo blocca il ricorso per assoluzione
La Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso dopo un concordato in appello. Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello rinunciando ai motivi di impugnazione, ha presentato ricorso in Cassazione. Sosteneva che il giudice d'appello avesse omesso di valutare la possibile presenza di cause di assoluzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che la scelta del concordato in appello implica la rinuncia a far valere tali questioni. Il ricorso è ammesso solo per vizi dell'accordo o per illegalità della pena, non per riesaminare la colpevolezza. L'imputato ha perso e la sua condanna è diventata definitiva.
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Ricorso contro patteggiamento: accordo firmato, appello perso
Due imputati per tentato furto aggravato accettano una pena concordata tramite patteggiamento. Successivamente, presentano un ricorso contro patteggiamento alla Corte di Cassazione, lamentando che il giudice non abbia valutato la loro possibile assoluzione. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. La sentenza stabilisce un principio chiaro: dopo la riforma del 2017, il ricorso contro patteggiamento è possibile solo per motivi tassativamente elencati dalla legge, come un errore sulla qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena. Una contestazione generica sulla mancata valutazione di cause di non punibilità non rientra tra questi motivi. Gli imputati perdono il ricorso e vengono condannati a pagare le spese e una sanzione.
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