Un imputato, condannato per furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale, aveva raggiunto un accordo sulla pena nel secondo grado di giudizio tramite un concordato in appello. Nonostante l'accordo, ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando che i giudici non avessero motivato la sua colpevolezza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che dopo aver accettato un concordato in appello, non è più possibile contestare la propria responsabilità. L'accordo implica una rinuncia a tali motivi. Il ricorso è ammesso solo per vizi nella formazione dell'accordo o per illegalità della pena. L'imputato ha quindi perso il ricorso ed è stato condannato a pagare le spese processuali.
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