In un procedimento per reato stradale concluso con patteggiamento, il giudice di primo grado applicava la pena concordata e condannava l'imputato a rifondere le spese legali ai familiari della vittima costituiti come danneggiati. Il giudice liquidava i compensi riducendo i parametri medi e riconoscendo un solo aumento per la pluralità dei soggetti. I familiari proponevano ricorso per cassazione, contestando l'applicazione dei minimi tariffari, il mancato riconoscimento della fase decisionale e l'omessa rifusione delle spese vive. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici hanno chiarito che la liquidazione spese parte civile in caso di patteggiamento esclude per legge la fase decisionale e istruttoria, consentendo la riduzione fino al cinquanta per cento. L'aumento per più parti è facoltativo e le spese vive omesse richiedono la semplice correzione materiale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e dell'ammenda.
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