L'Imputato, condannato per bancarotta fraudolenta, ha concordato la pena davanti alla Corte di Appello tramite il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., ottenendo una riduzione di pena grazie alle attenuanti generiche prevalenti. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione contestando la mancata esclusione di un'aggravante e la carenza di motivazione della sentenza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta raggiunto il concordato in appello, le parti rinunciano agli altri motivi di impugnazione originariamente proposti. Decade quindi l'obbligo dei magistrati di motivare sulle questioni non concordate, a eccezione dei casi di sanzione palesemente illegale. L'Imputato ha perso definitivamente il ricorso ed è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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