La Suprema Corte ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da un soggetto condannato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Nei gradi precedenti, la difesa aveva contestato dinanzi alla corte territoriale unicamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva. Nel successivo grado di legittimità, invece, il ricorrente ha introdotto per la prima volta questioni attinenti all'accertamento della propria responsabilità penale, formulando doglianze del tutto generiche e prive di specifiche censure fattuali contro la decisione impugnata. I giudici hanno chiarito che non è consentito sottoporre al giudice di legittimità motivi mai esaminati in appello, specie se articolati con formule astratte sulla illogicità della motivazione. L'esito ha visto la definitiva conferma della sentenza di condanna e il rigetto delle pretese difensive, con l'ulteriore sanzione pecuniaria comminata per la palese colpevolezza della condotta processuale.
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