Una società che gestisce parcheggi pubblici si oppone al pagamento del canone occupazione suolo pubblico (COSAP) richiesto da un Comune. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il canone è dovuto quando la società non si limita a gestire il servizio per conto dell'ente, ma riceve l'area in affidamento per gestirla in autonomia e a proprio profitto. In tal caso, la società stessa è considerata l'occupante del suolo e tenuta al pagamento, anche se il canone non è esplicitamente indicato nell'atto di affidamento ma è desumibile dalla volontà delle parti e dai regolamenti comunali.
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