La Corte di Cassazione affronta un caso in cui l'avvocato di un cittadino, dopo aver presentato ricorso, chiede la cancellazione dall'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La notifica dell'udienza, inviata al legale ormai non più abilitato, viene considerata lesiva del diritto di difesa. La Corte stabilisce che la comunicazione è inefficace. La questione centrale è la tutela del diritto di difesa del cittadino a seguito della cancellazione dell'avvocato dall'albo. Di conseguenza, la causa viene rinviata e si dispone una nuova notifica direttamente al cittadino, per permettergli di nominare un nuovo difensore. Vince il principio di difesa sostanziale sulla formalità procedurale.
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