Un uomo, con l'aiuto di un complice, commette un furto in modo astuto, nascondendo la merce e facendo pagare al complice solo un prodotto di scarso valore. Condannato, fa ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti. La Corte Suprema conferma la decisione dei giudici precedenti, stabilendo che il diniego attenuanti generiche è giustificato dalla particolare furbizia (callidità) dimostrata e dai numerosi precedenti penali dell'imputato per reati contro il patrimonio. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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