Un'azienda di moda, titolare di un brevetto per una speciale tasca di pantalone, ha citato in giudizio un'azienda concorrente. Quest'ultima produceva un pantalone con un effetto estetico simile, ma ottenuto con una tecnica diversa (una 'pince' invece di una sovrapposizione di cuciture). La Corte di Cassazione ha escluso la violazione del brevetto, stabilendo che non si trattava di **contraffazione per equivalenti**. Secondo i giudici, l'adozione di una soluzione tecnica differente per raggiungere un obiettivo simile non costituisce una violazione, se non riproduce gli elementi essenziali rivendicati dal brevetto. La Corte ha dato ragione all'azienda concorrente.
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