Un gruppo di medici ha citato lo Stato chiedendo il risarcimento dei danni per la borsa di studio medici di medicina generale percepita durante la formazione. I medici sostenevano che l'importo inferiore rispetto a quello degli specializzandi universitari violasse la normativa europea sulla parità di trattamento e l'adeguata remunerazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che non esiste un obbligo comunitario di parificazione stipendiale tra le due categorie. I percorsi hanno finalità, organizzazione e natura differenti: i corsi di medicina generale sono gestiti dalle Regioni per le graduatorie territoriali, mentre le specializzazioni spettano alle Università. Di conseguenza, il legislatore può discrezionalmente prevedere compensi diversi senza commettere alcun illecito.
Continua »