La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate riguardante il trattamento IVA dei bonus qualitativi erogati da una casa madre a una concessionaria. La controversia verteva sulla natura di tali premi: se considerabili corrispettivi per servizi (imponibili IVA) o sconti sul prezzo (esclusi IVA). La Corte ha stabilito che, qualora i bonus siano 'misti', ovvero subordinati sia a volumi di acquisto che a standard qualitativi funzionali alle vendite, essi rientrano nel regime degli sconti e abbuoni. Poiché la natura dei bonus era strettamente legata all'incremento delle vendite e non a prestazioni autonome, non sussiste l'obbligo di fatturazione IVA.
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