Un garante sottoscrive una fideiussione a prima richiesta per coprire i debiti di una società verso un istituto di credito. A seguito del mancato pagamento del conto corrente e di un mutuo, la banca chiede il saldo del debito. Il garante si oppone sostenendo la decadenza della garanzia e la sua tutela come consumatore. La Corte di Cassazione conferma la validità della pretesa creditoria. I giudici chiariscono che la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta deroga legittimamente alle modalità ordinarie di escussione, consentendo di evitare la decadenza senza dover avviare una causa entro sei mesi. Tale previsione non crea uno squilibrio abusivo verso il consumatore. Inoltre, per i contratti di mutuo, il termine di decadenza decorre dalla scadenza dell'ultima rata o dalla risoluzione del contratto, non dai singoli ritardi. Il garante perde il ricorso e deve pagare le spese.
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