Un creditore avviava un pignoramento presso terzi su un'imbarcazione ormeggiata in una darsena comunale. L'ente locale rendeva dichiarazione negativa e il successivo giudizio di accertamento confermava l'insussistenza dell'obbligo del terzo. Nel frattempo, il debitore sottraeva il bene. Il creditore agiva per il risarcimento del danno da custodia contro l'ente, sostenendo la negligenza nella vigilanza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che se il pignoramento non si perfeziona con esito positivo, il creditore non ha titolo per reclamare i danni. La responsabilità del custode verso il creditore sorge solo se il bene è effettivamente assoggettabile all'esecuzione.
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