Un pensionato ha contestato il contributo di solidarietà applicato dalla Cassa di previdenza dei commercialisti sulla sua pensione, chiedendo la restituzione delle somme trattenute. La Corte d'Appello ha accolto la domanda del pensionato, dichiarando illegittimo il prelievo. La Cassa ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo la necessità di una preventiva domanda amministrativa e la prescrizione quinquennale del diritto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che le casse previdenziali private non possono imporre autonomamente un contributo di solidarietà sulle pensioni già liquidate. Inoltre, ha confermato che il diritto al rimborso si prescrive in dieci anni e che non serve una richiesta amministrativa preventiva. La Cassa è stata anche condannata per aver rifiutato una proposta di definizione agevolata della causa.
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