Un gestore aeroportuale ha imposto tariffe ritenute discriminatorie ad alcune società di logistica per l'uso di uffici. Queste ultime hanno chiesto un risarcimento per danno da violazione delle norme antitrust. La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della prescrizione del danno antitrust, stabilendo un principio fondamentale. La condotta di applicare tariffe ingiuste, anche se protratta nel tempo, costituisce un illecito istantaneo con effetti permanenti. Di conseguenza, il termine di prescrizione di cinque anni non decorre da ogni singolo pagamento, ma dal momento in cui le società danneggiate hanno avuto la concreta possibilità di conoscere l'illecito e di agire per far valere il proprio diritto. La Corte ha quindi respinto le argomentazioni degli operatori logistici su questo punto, confermando la decisione precedente.
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