I Contribuenti hanno impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Amministrazione Finanziaria ha rideterminato il valore dell'avviamento di una tabaccheria ceduta, ricalcolando l'imposta di registro. La Corte di Giustizia Tributaria ha rigettato l'appello, confermando la legittimità dell'atto impositivo basato su formule matematiche e sul listino prezzi FIMAA. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei contribuenti, confermando che l'avviso di rettifica e liquidazione è valido anche se non allega documenti facilmente reperibili come i listini di settore. Inoltre, la motivazione della sentenza d'appello che richiama quella di primo grado (per relationem) è legittima se consente di ricostruire l'iter logico del giudice. Spetta al contribuente l'onere di fornire prove concrete e alternative per smentire la valutazione dell'ufficio.
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