Una società holding ha chiesto il rimborso dell'IVA, sostenendo che i finanziamenti concessi alla propria controllata fossero occasionali e accessori. L'Amministrazione Finanziaria ha invece negato il rimborso, ritenendo che tali finanziamenti rientrassero nell'attività propria dell'impresa. Di conseguenza, gli interessi attivi dovevano essere inclusi nel calcolo del pro rata IVA, riducendo la quota di imposta detraibile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della holding. I giudici hanno stabilito che l'ingente volume di interessi generato in tre anni e la natura continuativa del rapporto dimostrano che il finanziamento era un'attività principale e non accessoria. Per determinare l'attività propria rileva l'attività concretamente esercitata e non solo lo statuto sociale. La holding perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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