Il Gestore Aeroportuale ha revocato l'assegnazione di un negozio di prodotti tipici a una società, poi fallita, e ha riassegnato lo spazio a un nuovo operatore. La curatela fallimentare ha impugnato la revoca davanti al TAR. Il nuovo operatore ha chiesto alla Cassazione di chiarire quale giudice fosse competente. Le Sezioni Unite hanno stabilito che la controversia sulla subconcessione di spazi aeroportuali per attività commerciali ("non-aviation") spetta al giudice ordinario. Trattandosi di un rapporto puramente commerciale e privatistico, non si applicano le regole dei contratti pubblici né i poteri autoritativi della pubblica amministrazione. Di conseguenza, la causa deve essere decisa dal tribunale civile ordinario.
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