Il concessionario di una ricevitoria non versa allo Stato circa 41.000 euro di incassi del gioco del lotto. La Cassazione conferma la condanna per peculato per ritardato versamento, ritenendo inammissibile il ricorso. Si chiarisce che il reato non scatta per un mero ritardo, ma quando l'omissione si protrae a lungo (in questo caso, quasi due anni), manifestando una chiara volontà di appropriarsi del denaro. La restituzione della somma, pur essendo un'attenuante, non cancella il reato né giustifica ulteriori sconti di pena data la gravità del fatto.
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