La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per evasione e danneggiamento del braccialetto elettronico. Il ricorso contestava il diniego delle attenuanti generiche, ma la Corte ha ritenuto le motivazioni addotte una mera ripetizione di quanto già esaminato in appello, prive di nuovi elementi e aspecifiche. La decisione sottolinea che la concessione delle attenuanti è una valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata, come nel caso di specie, data anche la gravità del fatto.
Continua »