La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4370/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma del 2008, la sola assenza di precedenti penali (incensuratezza) non è più sufficiente per la concessione del beneficio, essendo necessari elementi di segno positivo che giustifichino una riduzione della pena.
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