La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per detenzione di sostanze stupefacenti. L'imputato contestava l'attribuzione della droga, l'utilizzo di prove successive nel rito abbreviato e il diniego delle attenuanti generiche dovuto alla sua condotta non collaborativa. I giudici hanno chiarito che, sebbene mentire per difendersi sia un diritto non punibile, il giudice può valutare negativamente le false dichiarazioni per negare le attenuanti generiche ai sensi dell'articolo 133 del codice penale. Inoltre, nel rito abbreviato sono utilizzabili anche le prove scoperte dopo i fatti, purché inserite nel fascicolo delle indagini. Di conseguenza, il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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