La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4951/2024, ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché le censure sollevate dall'imputato erano mere doglianze in punto di fatto, non consentite in sede di legittimità. La Corte ha inoltre rigettato le critiche sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, ritenendole non specifiche e manifestamente infondate, confermando la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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