L'Imputata impugna la condanna emessa dalla Corte di Appello contestando il proprio apporto causale al reato altrui, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il diniego della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte dichiara la inammissibilità del ricorso per cassazione. La difesa ha riproposto in modo pedissequo le doglianze già avanzate in appello senza sviluppare una critica mirata contro la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di legittimità ribadiscono che non compete loro rivalutare i fatti storici già accertati. Di fronte a una motivazione congrua su concorso minimo, diniego di ulteriori sconti di pena e prognosi negativa sul comportamento futuro, il ricorso viene respinto. L'Imputata subisce la condanna definitiva, il pagamento delle spese legali e il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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