Un uomo, condannato per furto, ricettazione e possesso di grimaldelli, ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena, non è possibile contestare aspetti estranei al patto stesso, a meno che la sanzione finale non sia palesemente illegale. Di conseguenza, il ricorrente ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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