Un imputato ha impugnato la condanna inflitta dalla Corte di Appello per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. La difesa sosteneva la mancata prova dell'allontanamento dall'abitazione, invocando la particolare tenuità del fatto, la concessione delle attenuanti generiche e la sostituzione della pena detentiva. I giudici di secondo grado avevano rigettato ogni richiesta, rilevando la reiterazione della condotta trasgressiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile: le contestazioni sull'allontanamento miravano a una rivalutazione dei fatti, non consentita davanti ai giudici di legittimità, mentre la reiterata violazione esclude a monte la tenuità dell'offesa. L'imputato ha subito la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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