L'Imputato, condannato per il reato di ricettazione, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la severità della pena inflitta. La difesa ha lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, l'applicazione dell'aggravante e la mancata concessione degli sconti sanzionatori. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che i numerosi precedenti specifici dell'Imputato testimoniano una marcata colpevolezza e un'elevata pericolosità sociale. In assenza di elementi favorevoli, la decisione su **Recidiva e attenuanti generiche** resta pienamente legittima pur in mancanza di una confutazione dettagliata di ogni singolo motivo difensivo. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando l'Imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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