Una società di capitali ha impugnato un avviso di accertamento relativo a crediti IVA non spettanti, eccependo la decadenza del potere impositivo dell'Ufficio. Dopo un esito parzialmente favorevole in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello della contribuente utilizzando una motivazione apparente. La sentenza d'appello si è limitata a richiamare acriticamente la decisione di primo grado, dichiarando assorbiti gli altri motivi senza fornire una spiegazione logico-giuridica. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'assenza di un'effettiva valutazione delle censure mosse in appello determina la nullità della sentenza per vizio procedurale.
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