Un investitore citava una banca per ottenere il risarcimento del danno derivante dall'acquisto di obbligazioni ad alto rischio emesse da un gruppo insolvente, lamentando l'omessa informazione. Il tribunale condannava l'istituto finanziario. Nel giudizio di appello, l'erede dell'investitore chiedeva la conferma della condanna e spiegava appello incidentale condizionato solo per l'ipotesi di accoglimento del ricorso bancario. I giudici di rinvio respingevano l'impugnazione della banca ma rigettavano anche la richiesta incidentale, compensando le spese per reciproca soccombenza e raddoppiando il contributo unificato. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'erede: una volta respinto l'appello principale della banca, la domanda subordinata andava dichiarata assorbita senza esame. Il rigetto arbitrario viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Di conseguenza, la banca deve pagare per intero le spese legali dell'intero contenzioso.
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