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Articolo 3 CEDU

Definizione

Norma della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che proibisce la tortura e i trattamenti inumani o degradanti, spesso invocata per sovraffollamento carcerario.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Risarcimento per disumana detenzione: quando il ricorso fallisce
Il Detenuto ha richiesto il risarcimento per disumana detenzione ai sensi dell'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario, sostenendo di aver subito un sovraffollamento in cella contrario ai diritti umani. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Le verifiche tecniche hanno accertato che lo spazio individuale disponibile era di 4,22 metri quadrati, ampiamente superiore al limite minimo di 3 metri quadrati stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La struttura garantiva inoltre luce naturale, aerazione, acqua calda e libertà di movimento. Il Detenuto è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
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Spazio minimo in cella: la Cassazione tutela la dignità
Il Detenuto ha proposto reclamo per ottenere i rimedi risarcitori previsti dall'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario, lamentando la violazione dello spazio minimo in cella durante la detenzione nei carceri di Oristano e Taranto. Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la richiesta ritenendo lo spazio superiore a 3 metri quadrati, senza però detrarre l'ingombro del letto singolo e ignorando altre gravi carenze, come la mancanza di una porta per il bagno. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Detenuto, annullando il provvedimento. I giudici hanno stabilito che la motivazione del Tribunale era carente, poiché non ha valutato l'impatto degli arredi fissi e la mancanza di adeguati fattori compensativi, rimandando il caso per un nuovo esame.
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Notifica dell’udienza camerale: quando il vizio si sana
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un detenuto che lamentava l'omessa notifica dell'udienza camerale a uno dei suoi due difensori di fiducia. Il caso riguardava un procedimento di sorveglianza per il risarcimento del danno da detenzione inumana (Art. 3 CEDU). La Suprema Corte ha chiarito che tale omissione configura una nullità a regime intermedio. Poiché in udienza era presente un sostituto dell'altro difensore che non ha sollevato alcuna eccezione immediata, il vizio deve considerarsi sanato. La decisione conferma che la partecipazione del difensore (o di un suo sostituto delegato anche oralmente) senza rilievi preclude la possibilità di far valere il difetto di notifica in sede di legittimità.
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