LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

LexCEDpedia

Articolo 2126 c.c.

Definizione

La norma che garantisce al lavoratore il diritto alla retribuzione per l'attività svolta, anche se il contratto di lavoro è nullo.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Lavori socialmente utili: no al lavoro subordinato pubblico
Un lavoratore impiegato in lavori socialmente utili presso enti pubblici e un Ministero ha chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato. Il richiedente pretese l'inquadramento come ausiliario, il pagamento delle differenze retributive, i contributi previdenziali e il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'impiego nei lavori socialmente utili non costituisce un normale contratto di lavoro dipendente. La semplice proroga delle attività o lo svolgimento di mansioni ordinarie non dimostrano l'inserimento stabile nell'organizzazione pubblica. Di conseguenza, il lavoratore non ha diritto alla tutela del lavoro subordinato né ai recuperi retributivi ex articolo 2126 del codice civile, rimanendo interamente a suo carico le spese legali.
Continua »
Finto autonomo nella PA: vale il lavoro subordinato di fatto
Un'Azienda Sanitaria Regionale ha impiegato una lavoratrice dal 2011 al 2015 con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. La Lavoratrice ha richiesto il riconoscimento del lavoro subordinato di fatto e il pagamento delle differenze retributive. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, dichiarando inammissibile il ricorso dell'Azienda Sanitaria. I giudici hanno stabilito che l'assoggettamento a orari fissi, direttive gerarchiche e potere disciplinare trasforma il rapporto autonomo in un impiego dipendente effettivo. Anche se il contratto è nullo per violazione delle norme sui concorsi pubblici, si applica l'articolo 2126 del codice civile. La Lavoratrice ha quindi diritto alla retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di comparto per le prestazioni svolte.
Continua »
Invalidità della nomina a scuola: lavoro svolto ma zero punti
Una collaboratrice scolastica ha impugnato il provvedimento con cui il dirigente scolastico ha risolto il suo contratto di supplenza. L'amministrazione ha motivato la decisione rilevando l'invalidità della nomina iniziale della lavoratrice, avvenuta anni prima senza la regolare iscrizione nelle graduatorie. La ricorrente chiedeva il pagamento degli stipendi residui e il riconoscimento del punteggio per le supplenze future. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'invalidità della nomina originaria travolge tutti i contratti successivi. I giudici hanno chiarito che l'articolo 2126 del codice civile tutela solo il diritto alla retribuzione per il lavoro già svolto, ma non consente di utilizzare un rapporto nullo per ottenere vantaggi futuri come l'inserimento in graduatoria.
Continua »