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Art. 599-bis c.p.p. (Concordato in appello)

Definizione

Procedura che permette alle parti di accordarsi sull'accoglimento di alcuni motivi di appello, con rinuncia agli altri, al fine di ottenere una rideterminazione della pena e una definizione più rapida del processo.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Ricorso inammissibile per rinuncia: la trappola dell’accordo
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di una persona che contestava la propria responsabilità penale. La ragione è che la stessa persona aveva anche richiesto l'applicazione di un accordo sulla pena, una procedura che presuppone l'accettazione della colpevolezza. Secondo i giudici, questa richiesta equivale a una rinuncia implicita a contestare la condanna. Di conseguenza, il caso si è chiuso con l'inammissibilità del ricorso per rinuncia ai motivi e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro.
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Inammissibilità del ricorso: accordo sulla pena e poi l’appello
Un imputato, condannato per resistenza e lesioni, aveva concordato la pena in appello. Nonostante l'accordo, ha presentato ricorso in Cassazione contestando la sua responsabilità. La Corte ha sancito la totale inammissibilità del ricorso. Il principio stabilito è che, dopo un 'patteggiamento in appello', non si possono più contestare i fatti o la propria colpevolezza, ma solo specifici vizi di legittimità. Il ricorso era quindi privo dei presupposti di legge fin dall'inizio, rendendo irrilevante anche la successiva rinuncia. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione.
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Ricorso inammissibile: accordo sulla pena preclude
La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile poiché l'imputato, in sede di appello, aveva rinunciato al motivo sulla riqualificazione del reato per ottenere un accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. La rinuncia a un motivo di gravame è definitiva e non può essere riproposta nel successivo grado di giudizio, comportando la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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Ricorso 599-bis: quando è inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso proposto contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. (concordato in appello). La sentenza chiarisce che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena, non è possibile contestare la motivazione della sua determinazione, ma solo la sua eventuale illegalità. Il ricorso 599-bis, pertanto, non può essere utilizzato per rimettere in discussione valutazioni discrezionali del giudice coperte dall'accordo tra le parti.
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