Una lavoratrice di un'Azienda Sanitaria Regionale, assunta con contratti di collaborazione, ha ottenuto il riconoscimento della natura subordinata del suo lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito che, pur negando la conversione del contratto in un posto a tempo indeterminato, le ha riconosciuto il diritto alle differenze retributive per le mansioni effettivamente svolte. La sentenza sottolinea l'importanza del principio di effettività della prestazione nella retribuzione nel pubblico impiego e corregge l'importo delle spese legali liquidate in appello, ritenuto troppo basso.
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