La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. L'imputato contestava la sua partecipazione all'organizzazione, sostenendo che la varietà delle sue condotte fosse incompatibile con il ruolo di partecipe. I giudici di legittimità hanno respinto la tesi, definendola priva di logica, e hanno rilevato la genericità dei motivi di ricorso, i quali si limitavano a un mero dissenso senza contestare concretamente le motivazioni della sentenza d'appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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