Un condannato ammesso all'affidamento in prova ha scavalcato la recinzione dell'abitazione di un conoscente, minacciando i presenti con un grosso coltello per motivi passionali. A seguito della segnalazione delle forze dell'ordine, il Tribunale di sorveglianza ha disposto la revoca dell'affidamento in prova con efficacia retroattiva, azzerando l'intero periodo di misura già espiato. L'interessato ha proposto ricorso in Cassazione contestando sia la decisione di revoca sia l'annullamento rétroattivo degli otto mesi trascorsi nel rispetto delle regole. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della revoca, ritenendo la condotta gravemente incompatibile con il percorso rieducativo. Tuttavia, ha annullato il provvedimento riguardo alla decorrenza retroattiva: i giudici devono valutare se i mesi precedenti abbiano comunque favorito un parziale reinserimento sociale.
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