Un'azienda cliente ha citato in giudizio la propria banca presso il Tribunale di Milano, ritenendo nullo il foro competente previsto dal contratto. La banca si è opposta, sostenendo la validità della clausola che indicava come foro esclusivo il Tribunale di Torino. L'azienda affermava che un secondo accordo, successivo al primo, avesse sostituito il contratto originale, annullando la vecchia clausola. La Corte di Cassazione ha stabilito che il secondo accordo era solo integrativo e non sostitutivo. Di conseguenza, la 'clausola di competenza territoriale' del primo contratto è rimasta pienamente valida. La causa dovrà quindi essere decisa dal Tribunale di Torino, come richiesto dalla banca.
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