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Accordo di coesistenza

Definizione

Un contratto con cui i titolari di marchi simili si accordano sulle modalità di utilizzo dei rispettivi segni per non creare confusione nei consumatori ed evitare conflitti legali.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Accordo di coesistenza: il rasoio idratante non è un cosmetico
Un'azienda di cosmetici e un'azienda di rasoi firmano un accordo di coesistenza per usare lo stesso marchio in settori diversi. Successivamente, l'azienda di rasoi lancia sul mercato modelli con strisce idratanti incorporate. L'azienda di cosmetici la accusa di violare l'intesa e di contraffazione, sostenendo che i nuovi rasoi siano in realtà prodotti cosmetici. La Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'azienda di cosmetici. I giudici chiariscono che l'accordo di coesistenza regola l'uso dei marchi in modo paritario. Le strisce lubrificanti rappresentano una normale evoluzione tecnologica dei rasoi e non li trasformano in cosmetici. Di conseguenza, non c'è alcuna violazione del contratto né contraffazione del marchio altrui.
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Accordo tra marchi violato: nome su vetrina costa la condanna
Una celebre Casa di Moda ha citato in giudizio il Licenziatario di un'Azienda di Pelletteria per aver violato un vecchio accordo di coesistenza tra marchi. L'accordo vietava all'Azienda di Pelletteria di usare il solo nome comune come insegna. Il Licenziatario, invece, lo ha apposto sulle vetrofanie dei suoi negozi. La Corte di Cassazione ha confermato la violazione, stabilendo che l'uso del nome sulla vetrina, anche senza essere un'insegna tradizionale, serve ad attirare il pubblico sfruttando la notorietà del marchio della Casa di Moda. Questo comportamento genera un rischio di confusione e va contro lo scopo dell'accordo. Di conseguenza, la Casa di Moda ha vinto la causa.
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V con borchie vs V nel cerchio: no alla contraffazione di marchio
Due note case di moda, legate da un accordo di coesistenza del 1979, si scontrano sull'uso di loghi contenenti la lettera 'V'. Una delle due aziende accusa l'altra di contraffazione di marchio, sostenendo che un suo logo con una 'V' borchiata ('V-Rockstud') sia troppo simile al proprio marchio con una 'V' in un cerchio. La Corte di Cassazione ha esaminato i due segni, giudicandoli 'totalmente diversi' dal punto di vista grafico. Secondo i giudici, le differenze stilistiche (uno squadrato e tridimensionale, l'altro semplice e bidimensionale) sono tali da escludere qualsiasi rischio di confusione per il consumatore. Di conseguenza, la Corte ha negato la sussistenza della contraffazione di marchio e ha respinto le richieste di entrambe le società.
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