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Accollo cumulativo “ex lege”

Definizione

Situazione in cui la legge affianca un nuovo debitore (l'acquirente dell'azienda) a quello originario (il venditore), senza liberare quest'ultimo. Entrambi diventano responsabili per lo stesso debito.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Imposta di registro su cessione azienda: conguaglio non tassabile
In un'operazione di trasferimento aziendale caratterizzata da debiti superiori ai beni attivi, la società venditrice ha versato un conguaglio monetario per pareggiare le perdite. L'Amministrazione Finanziaria ha preteso un'ulteriore tassazione autonoma su tale conguaglio, negando il rimborso dell'imposta già pagata. La Corte di Cassazione ha confermato che l'imposta di registro su cessione azienda non si applica separatamente sulla somma versata a copertura dei debiti. Il conguaglio integra il valore complessivo dell'azienda e costituisce un accollo di passività contestuale all'atto, non un negozio autonomo. L'acquirente ottiene così il pieno rimborso.
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Cessione di ramo d’azienda: no ai debiti non in bilancio
Un'azienda acquirente, dopo una cessione di ramo d'azienda, veniva citata in giudizio dal locatore dell'immobile per canoni di affitto non pagati dalla precedente gestione. L'acquirente si opponeva, sostenendo di non essere responsabile perché il debito non risultava dalle scritture contabili obbligatorie. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'acquirente. Ha stabilito un principio fondamentale: nella cessione di ramo d'azienda, la responsabilità dell'acquirente per i debiti precedenti sorge solo se questi sono specificamente iscritti nei libri contabili e sono inerenti al ramo ceduto. Un accordo privato tra venditore e acquirente non può estendere questa responsabilità a danno dei creditori o in violazione della legge. Di conseguenza, la richiesta di pagamento è stata respinta.
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Cessione d’azienda: chi paga le bollette postume?
Con l'ordinanza n. 10902/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di cessione d'azienda, la responsabilità per le bollette di utenze maturate dopo il trasferimento ricade sul nuovo proprietario (acquirente). Questo perché il contratto di fornitura, essendo a prestazioni continuative, si trasferisce automaticamente all'acquirente ai sensi dell'art. 2558 c.c., liberando il cedente dalle obbligazioni future. La Corte distingue nettamente questa fattispecie da quella dei debiti pregressi, regolata dall'art. 2560 c.c.
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