La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore di una cooperativa sociale contro un'ordinanza di imputazione coatta per falso ideologico. Il caso riguardava presunte false dichiarazioni in una gara d'appalto. La Corte ha ribadito che l'ordine del GIP che impone al PM di formulare l'accusa, in disaccordo con la richiesta di archiviazione, non è appellabile. Inoltre, non costituisce un atto 'abnorme' se il Giudice si limita a una diversa valutazione del materiale probatorio già esistente, esercitando così i poteri conferitigli dalla legge a tutela del principio di obbligatorietà dell'azione penale.
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