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Tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell’UNESCO

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 Art. 1.Valore simbolico dei siti italiani UNESCO 1. I siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, […]

Pubblicato il 18 January 2008 in Legislazione

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 Art. 1.Valore simbolico dei siti italiani UNESCO 1. I siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), di seguito denominati «siti italiani UNESCO», sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale. Art. 2.Priorità di intervento 1. I progetti di tutela e restauro dei beni culturali, paesaggistici e naturali inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO acquisiscono priorità di intervento qualora siano oggetto di finanziamenti secondo le leggi vigenti. Art. 3.Piani di gestione 1. Per assicurare la conservazione dei siti italiani UNESCO e creare le condizioni per la loro valorizzazione sono approvati appositi piani di gestione. 2. I piani di gestione definiscono le priorità di intervento e le relative modalità attuative, nonchè le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall’articolo 4, oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi che perseguano finalità complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette. 3. Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi sono raggiunti con le forme e le modalità previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice». Art. 4.Misure di sostegno 1. Ai fini di una gestione compatibile dei siti italiani UNESCO e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti, sono previsti interventi volti: a) allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche relative ai siti italiani UNESCO, ivi compresa l’elaborazione dei piani di gestione; b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonchè servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza; c) alla realizzazione, in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità, purchè funzionali ai siti medesimi; d) alla diffusione e alla valorizzazione della conoscenza dei siti italiani UNESCO nell’ambito delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole. 2. Gli interventi di cui al comma 1, nonchè l’ammontare di risorse rispettivamente destinato, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), il decreto è adottato previo parere della Commissione di cui all’articolo 5. Tutti gli interventi sono attuati in conformità alle disposizioni dettate in materia dal Codice. 3. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, lettere a), c) e d), pari a 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, lettera b), pari a 500.000 euro per l’anno 2006 e a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando: a) quanto a 500.000 euro per l’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; b) quanto a 300.000 euro per l’anno 2007, l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; c) quanto a 300.000 euro per l’anno 2008, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 5. A decorrere dall’anno 2009, agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 5.Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali 1. La Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali, oltre a esercitare le funzioni previste dal decreto 27 novembre 2003, rende pareri, a richiesta del Ministro, su questioni attinenti i siti italiani UNESCO e si esprime ai sensi dell’articolo 4, comma 2, secondo periodo, della presente legge. 2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 esercitano le loro funzioni nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennità di funzione. 3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio designa tre rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al comma 1. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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