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Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

Legge 27 dicembre 2007, n. 246 Art. 1. 1. È autorizzata la partecipazione dell’Italia alla X ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 142.233.076 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 32.729.432 per l’anno 2006 ed euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Art. 2. 1. All’onere […]

Pubblicato il 13 January 2008 in Legislazione

Legge 27 dicembre 2007, n. 246 Art. 1. 1. È autorizzata la partecipazione dell’Italia alla X ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 142.233.076 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 32.729.432 per l’anno 2006 ed euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Art. 2. 1. All’onere derivante dall’articolo 1, pari ad euro 32.729.432 per l’anno 2006 e ad euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede, per l’anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Art. 3. 1. È autorizzata la partecipazione dell’Italia alla VIII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, con un contributo di euro 85.684.828 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 13.880.016 per l’anno 2006 ed euro 35.902.406 per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Art. 4. 1. All’onere derivante dall’articolo 3, pari ad euro 13.880.016 per l’anno 2006 e ad euro 35.902.406 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede, per l’anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Art. 5. 1. È autorizzata la partecipazione dell’Italia alla XIV ricostituzione delle risorse dell’Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), con un contributo di euro 130.484.314, suddiviso in euro 31.571.438 per l’anno 2006, in euro 56.900.438 per l’anno 2007 ed in euro 42.012.438 per l’anno 2008. Art. 6. 1. All’onere derivante dall’articolo 5, pari ad euro 31.571.438 per l’anno 2006, ad euro 56.900.438 per l’anno 2007 ed ad euro 42.012.438 per l’anno 2008, si provvede, per l’anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Art. 7. 1. È autorizzata la partecipazione dell’Italia alla seconda ricostituzione del «Chernobyl shelter fund», della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con un contributo di euro 8.500.002 suddiviso in euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Art. 8. 1. All’onere derivante dall’articolo 7, pari ad euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per l’anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Art. 9. 1. È autorizzata la partecipazione dell’Italia alla Corporación Andina de Fomento (CAF). Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata, per l’anno 2006, la spesa di 60 milioni di dollari USA per il controvalore di euro 44.044.780. Art. 10. 1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 9, valutato in euro 44.044.780 per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del comma 1, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Art. 11. 1. Le somme di cui agli articoli 1, 3, 5, 7 e 9 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato: «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all’erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 12. 1. A decorrere dall’anno 2006, una parte delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell’Italia esistenti sui conti speciali CEE, costituite dai rimborsi e dagli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimenti effettuate nell’ambito delle Convenzioni di Yaoundé e Lomé dalla Banca europea per gli investimenti nei Paesi dell’Africa, Caraibi e Pacifico, a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo, alimentato da contributi già erogati dallo Stato a fondo perduto, potranno affluire annualmente all’entrata del bilancio dello Stato. Le suddette risorse finanziarie saranno riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e utilizzate per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell’ambito delle Istituzioni finanziarie internazionali. 2. L’esatto ammontare delle risorse di cui al comma 1 sarà deciso ogni anno dal Ministro dell’economia e delle finanze, entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenterà ogni anno una relazione al Parlamento sulle iniziative finanziate con le risorse di cui al comma 2. Art. 13. 1. È autorizzata la concessione di un contributo finanziario al Fondo comune per i prodotti di base, pari ad euro 70.000 per l’anno 2007, ad euro 3.461.925 per l’anno 2008 e ad euro 3.823.287 per l’anno 2009. 2. All’onere derivante dal comma 1, pari a euro 70.000 per l’anno 2007, ad euro 3.461.925 per l’anno 2008 e ad euro 3.823.287 per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 14. 1. Al fine di assicurare, anche in relazione allo svolgimento delle funzioni connesse alla partecipazione italiana a fondi, banche e organismi internazionali, l’integrale attuazione del processo di riordino della carriera diplomatica, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, per il completamento del procedimento di cui all’articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. 2. Per le esigenze connesse al supporto alla gestione in loco dei programmi promossi da fondi, banche e organismi internazionali, nonché all’erogazione di servizi e atti consolari e alla riduzione dei tempi procedimentali, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all’estero, di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è incrementato di 150 unità, nel limite massimo di spesa di 1,52 milioni di euro per l’anno 2008 e di 4,56 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. 3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 9 milioni di euro per l’anno 2007, di 10,52 milioni di euro per l’anno 2008 e di 13,56 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 15. 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad includere nella relazione annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo, di cui all’articolo 4, comma 2-bis, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, uno schema relativo al triennio successivo all’esercizio di riferimento della suddetta relazione contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, insieme ad un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani nei rispettivi consigli di amministrazione e ad una valutazione delle modalità con le quali le operazioni di tali istituzioni contribuiscono al perseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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