Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30379 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 30379 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2025
tributi
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15253/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma al INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza n.2245/2018 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Toscana, pronunciata in data 15 novembre 2018 e depositata in data 13 dicembre 2018.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7/10/2025 dal Presidente del collegio NOME COGNOME.
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, che si è riportato alle conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per parte ricorrente e l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (gi à RAGIONE_SOCIALE) vers ò all’erario la somma di euro 54.208.740,00, pari al 20% del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, esercitando cos ì l’opzione di cui all’art. 2, comma 3-bis, del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificRAGIONE_SOCIALE dalla l. 8 aprile 2016, n. 49, RAGIONE_SOCIALEa c.d. way out, ossia la possibilit à per le banche di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aventi alla predetta data patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, di conferire l’azienda RAGIONE_SOCIALE ad una RAGIONE_SOCIALE à RAGIONE_SOCIALE, anche di nuova costituzione, autorizzata all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attivit à RAGIONE_SOCIALE, modificando il proprio statuto in modo da escludere l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attivit à RAGIONE_SOCIALE e mantenendo nel contempo le clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 cod. civ., assicurando ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la RAGIONE_SOCIALE conferitaria di formazione ed informazione sui temi del risparmio e di promozione dei programmi di assistenza.
L’RAGIONE_SOCIALE formul ò quindi istanza di rimborso sia alla RAGIONE_SOCIALE sia alla RAGIONE_SOCIALE, impugnando di seguito il silenzio – rifiuto formatosi su detta istanza dinanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che rigett ò il ricorso.
La Commissione tributaria regionale (C.t.r.) RAGIONE_SOCIALEa Toscana, con sentenza n. 2245/4/2018, depositata il 13 dicembre 2018, non notificata, respinse a sua volta l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, condannandolo altres ì al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.r. l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi, con i quali sono prospettate, tra l’altro (primi tre motivi), diverse questioni afferenti la dedotta incompatibilit à RAGIONE_SOCIALEa suddetta
disciplina normativa con il diritto primario e secondario RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, con richiesta, in via gradata all’istanza di disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa suddetta nella parte in cui subordina l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa succitata opzione al versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta sopra indicata, di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, nonch é di sollevare questione di legittimit à costituzionale (motivi da quattro ad otto), in relazione agli artt. 3, 42, 45, 53 Cost., nonch é all’art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo in tema di protezione RAGIONE_SOCIALEa propriet à (quarto motivo), nonch é in relazione agli artt. 45, 47 e 77 Cost. (quinto motivo), agli artt. 41 e 117 Cost. e 16 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti a presidio del principio RAGIONE_SOCIALEa libera concorrenza (settimo e ottavo motivo).
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato una prima memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Con ordinanza del 5/11/2019, la Corte, visti gli artt. 134 Cost. e 23 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 87/1953, ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimit à costituzionale de ll’art . 2, commi 3- bis e 3- ter, del d.l. n. 18/2016, quale convertito, con modificRAGIONE_SOCIALE, dalla l. n. 49/2016, nei termini di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3, 41, 45, 47 e 53 Cost.
A sua volta, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.149/2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 3-ter e 3-quater, quest’ultimo limitatamente alle parole «al netto del versamento di cui al comma 3-ter», di cui al primo periodo, e alle parole «e 3-ter» di cui al terzo periodo, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 (Misure urgenti concernenti la riforma RAGIONE_SOCIALE banche di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la garanzia sulla cartolarizzazione RAGIONE_SOCIALE sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio), convertito, con modificRAGIONE_SOCIALE, nella legge 8 aprile 2016, n. 49, promosse dalla Corte di cassazione, sezione tributaria civile, in riferimento agli artt. 3, 41, 45, 47 e 53 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione.
Al l’esito RAGIONE_SOCIALE‘ udienza pubblica del 27 settembre 2021, questa Corte, con ordinanza interlocutoria, ha disposto il rinvio pregiudiziale, dichiarato irricevibile dalla CGUE.
Infine, il ricorso veniva nuovamente fissato per l’udienza pubblica del 7 ottobre 2025 , in cui la Corte, all’esito RAGIONE_SOCIALEa discussione, si è riservata la decisione.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza, parte ricorrente depositava ulteriore memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo l’ente ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione dei principi europei di libera concorrenza e di salvaguardia del mercato, consacrati negli artt. 101, 102, 120 e 173 del Trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea» (di seguito, ove non virgolettato, TFUE), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la C.t.r. ha ritenuto legittima l’imposizione in oggetto, sebbene la c.d. way out per le banche di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dotate d’ingente patrimonio che non avessero inteso prestare adesione ad un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prevedesse il conferimento RAGIONE_SOCIALE‘azienda RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE à per RAGIONE_SOCIALE anche di nuova costituzione, permanendo, in capo alla conferente, pur a seguito RAGIONE_SOCIALE conseguenti variRAGIONE_SOCIALE statutarie regolarmente approvate, la finalit à mutualistica da svolgere anche attraverso il pacchetto azionario conseguito mediante l’anzidetto conferimento; con ci ò , dunque, ledendo in primo luogo la normativa primaria unionale di cui in rubrica a tutela dei principi di libera concorrenza e salvaguardia del mercato.
1.2. Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE lamenta «violazione e/o falsa applicazione del principio di libera circolazione dei capitali, di cui all’art. 63 del Trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, meglio specificato dalla Direttiva 2008/7/CE del 12 febbraio 2008, “concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali”, che recepisce la Direttiva 69/335/CEE del 17 luglio 1969, la quale afferma, salve le eccezioni di cui all’art. 6 (gi à art. 12 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva n. 69 cit.), non ricorrenti nella vicenda in oggetto, la neutralit à degli atti di conferimento», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Premesso che il legislatore europeo ha fissato nel limite massimo RAGIONE_SOCIALE‘1 per cento
del valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti, dedotte le obbligRAGIONE_SOCIALE assunte e gli oneri sostenuti dalla RAGIONE_SOCIALE à a causa di ciascun conferimento (artt. 3, par. 1, lett. a e c, 8, par. 3 e 11, par. 1, RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2008/7/CE), la soglia entro la quale, al ricorrere di alcuni presupposti, le operRAGIONE_SOCIALE di conferimento, ove gi à tassate alla data del 10 gennaio 2006, avrebbero potuto continuare ad essere legittimamente sottoposte ad imposizione da parte degli Stati membri, il ricorrente rileva come tale limite sia stato violato dall’art. 2, comma 3ter del d.l. n. 18/2016, come modificato dalla legge di conversione n. 49/2016, che ha previsto il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa «banca di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conferente», di «un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi»; ci ò , nella fattispecie in oggetto, avendo comportato un esborso pari all’ingentissima somma di euro 54.208.740, laddove il valore complessivo RAGIONE_SOCIALE‘azienda RAGIONE_SOCIALE oggetto di conferimento era stato stimato in euro 277.991.902, senza che neppure potesse dirsi ricorrente alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi di deroga consentite dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa succitata Direttiva 2008/7/CE, in particolare dovendo escludersi che il tributo imposto potesse costituire diritto «di carattere remunerativo» secondo il suddetto art. 6 RAGIONE_SOCIALEa menzionata Direttiva.
Il ricorrente, richiamando in proposito Corte di Giustizia CE 13 febbraio 1996, cause riunite C-197/94 e C-252/94, in riferimento all’allora vigente Direttiva 69/335/CEE, osserva ancora che a non diverse conclusioni in punto d’illegittimit à RAGIONE_SOCIALE‘imposizione in oggetto sarebbe dovuta pervenire la C.t.r. pur nell’affermazione, da parte del giudice tributario d’appello, RAGIONE_SOCIALEa sua natura giuridica quale «imposta straordinaria sul patrimonio», anzich é come imposta sui conferimenti, dovendo disapplicarsi la normativa nazionale che, in difetto dei presupposti legittimanti, ponga restrizioni di natura fiscale alla raccolta di capitali da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE à , risolvendosi in una ««tassa di effetto equivalente» a quella vietata dall’ordinamento europeo; ci ò in quanto la normativa nazionale ha individuato esclusivamente nel conferimento RAGIONE_SOCIALE‘azienda RAGIONE_SOCIALE nella nuova RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conferitaria la causa RAGIONE_SOCIALE‘imposizione per evitare di dover
sottostare al sacrificio RAGIONE_SOCIALEa devoluzione RAGIONE_SOCIALE‘intero patrimonio ai fondi mutualistici.
1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2009/133/CEE del 19 ottobre 2009, “relativa al regime fiscale comune da applicare … ai conferimenti d’attivo … concernenti RAGIONE_SOCIALE à di Stati membri diversi”» estesa dall’art. 176 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), onde evitare “discriminRAGIONE_SOCIALE alla rovescia”, anche ai conferimenti d’azienda “domestici”, i quali devono essere sottoposti dagli ordinamenti nazionali ad un ordinario regime di neutralit à fiscale, stante il rilievo meramente organizzativo di tali operRAGIONE_SOCIALE, salvo il caso, non ricorrente nella fattispecie, in cui, previo versamento di un’imposta sostitutiva, il contribuente, del tutto liberamente, si avvalga RAGIONE_SOCIALEa possibilit à di riallineare i valori fiscali dei cespiti conferiti con quelli contabili».
Il ricorrente lamenta come nella fattispecie la decisione impugnata abbia erroneamente ritenuto la legittimit à RAGIONE_SOCIALE‘imposizione straordinaria sul patrimonio, di entit à peraltro assai elevata, in dipendenza di una scelta legittima e costituzionalmente tutelata in punto di forma e di organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘attivit à economica, scelta da sempre considerata neutra, sul piano fiscale, salvo il caso, qui non ricorrente, in cui all’interessato si consenta di aggiornare i valori fiscali del compendio aziendale conferito, assoggettando ad imposizione le plusvalenze latenti.
1.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 42, 45, 47 e 53 Cost., nonch é RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Protocollo n. 1 Addizionale alla CEDU, in tema di “protezione RAGIONE_SOCIALEa propriet à “, stante la palese arbitrariet à RAGIONE_SOCIALE‘imposizione controversa, che ha conculcato, in assenza di qualunque plausibile giustificazione, e in netta violazione del principio di non discriminazione, oltre che di proporzionalit à , il patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘ente RAGIONE_SOCIALE», difettando qualsivoglia espressione di capacit à contributiva.
Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia disatteso le questioni di legittimit à costituzionale prospettate nel giudizio di merito in
relazione ai succitati parametri, con affermRAGIONE_SOCIALE apodittiche, intimamente contraddittorie ed incompatibili col quadro richiamato dei valori costituzionali e convenzionali.
Ci ò per un verso laddove la C.t.r. ha escluso che possa ipotizzarsi la lesione del principio di eguaglianza, «risultando la disciplina l’effetto di scelte discrezionali e legittime del legislatore nella valutazione del bilanciamento con altri principi costituzionali quali la tutela del risparmio, anche in considerazione del regime di maggior favore fiscale del quale le cooperative avevano goduto»; per altro verso affermando che «alla valutazione giuridica» RAGIONE_SOCIALEa Commissione «deve restare estranea ogni considerazione circa le ricadute economiche del versamento».
Il ricorrente lamenta al riguardo che la RAGIONE_SOCIALE abbia omesso di considerare che l’intrinseca irragionevolezza RAGIONE_SOCIALEa disposizione, come conseguita alla modificazione apportata in sede di legge di conversione, era da cogliersi in relazione alla stessa ratio RAGIONE_SOCIALEa riforma del sistema RAGIONE_SOCIALE banche di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rendendo peraltro lo RAGIONE_SOCIALE, in assenza RAGIONE_SOCIALE‘espressione di alcuna specifica ragione di solidariet à , beneficiario di un introito che non poteva giustificarsi in relazione al regime RAGIONE_SOCIALE agevolRAGIONE_SOCIALE fiscali di cui aveva goduto l’allora banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, atteso che, a seguito del conferimento RAGIONE_SOCIALE‘azienda RAGIONE_SOCIALE nella nuova RAGIONE_SOCIALE à per RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE conseguenti necessarie modifiche statutarie, permanevano le finalit à mutualistiche prevalenti in relazione al godimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE percepite dalla conferitaria.
La pretesa volontariet à RAGIONE_SOCIALE‘adesione al meccanismo RAGIONE_SOCIALEa c.d. way out non poteva poi, secondo il ricorrente, portare ad escludere che nella fattispecie si fosse in presenza di un vero e proprio fenomeno espropriativo, stante l’alternativa, in assenza del versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta, RAGIONE_SOCIALEa perdita RAGIONE_SOCIALE‘intero patrimonio.
1.5. Con il quinto motivo il ricorrente censura ancora, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la sentenza impugnata, con riferimento alla prima parte RAGIONE_SOCIALEa motivazione come riportata nel paragrafo precedente, con la quale la C.t.r. ha disatteso le questioni di legittimit à costituzionale prospettate in relazione agli artt. 45 e 47 Cost., rilevando come la CTR abbia omesso di
rilevare che il prelievo in oggetto ha, da un lato, depauperato le “riserve indivisibili” RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, recando un evidente pregiudizio ai valori RAGIONE_SOCIALEa cooperazione e RAGIONE_SOCIALEa mutualit à e, dall’altro, non ha tutelato il risparmio, risultandone indebolito il sistema del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; evidenziandosi, ancora, a giudizio del ricorrente, un ulteriore profilo di illegittimit à costituzionale RAGIONE_SOCIALEa disposizione in esame per contrasto con l’art.77 Cost., anche alla stregua RAGIONE_SOCIALE disposizioni a tutela del contribuente, di cui alla I. 27 luglio 2000, n. 212, il cui articolo 4, segnatamente, prevede che non si possa disporre con decreto legge l’istituzione di nuovi tributi.
1.6. Con il sesto motivo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 Cost. e 16 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea (c.d. Carta di Nizza), stante l’inspiegabile vulnus determinato dal tributo in contestazione allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa libera iniziativa economica da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE».
Nel ribadire quanto gi à sopra osservato a confutazione RAGIONE_SOCIALEa tesi esposta dalla C.t.r. in punto di volontariet à RAGIONE_SOCIALE‘adesione a quanto previsto per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa c.d. way out, il ricorrente sottolinea come parimenti erroneo debba intendersi l’assunto del giudice tributario d’appello laddove abbia inteso siffatto esercizio come quello proprio di un’opzione fiscale, in realt à insussistente, non essendovi alcuna imposta sostitutiva a regime ordinario, dovendosi piuttosto considerare l’opzione in questione come l’esercizio legittimo di una scelta imprenditoriale che non pu ò essere limitata, ove non in contrasto con l’utilit à sociale.
1.7. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullit à RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 cod. proc. civ., in relazione alla questione formulata in primo grado e riproposta in appello, relativa all’incompatibilit à del tributo controverso, di cui all’art. 2, comma 3ter, del d.l. n. 18/2016, convertito con modificRAGIONE_SOCIALE dalla I. n. 49/2016, con le norme costituzionali (artt. 41 e 117 Cost.) che presidiano la libera concorrenza, nulla avendo statuito al riguardo il collegio di seconde cure.
1.8. Con l’ottavo motivo analoga questione è riproposta direttamente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., come violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di cui agli artt. 41 e 117 Cost. a tutela del principio di libera concorrenza, per l’ipotesi in cui si ritenga che la RAGIONE_SOCIALE.t.r. abbia implicitamente rigettato la relativa eccezione d’illegittimit à costituzionale.
1.9. Con il nono motivo, che pu ò intendersi come riepilogativo di ciascuna RAGIONE_SOCIALE questioni come prospettate nei precedenti motivi tanto in relazione alla normativa sovranazionale citata quanto agli invocati parametri costituzionali di riferimento addotti, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – per l’ipotesi che la RAGIONE_SOCIALE.t.r. abbia inteso esprimere un apprezzamento di fatto circa i riflessi del prelievo in contestazione sul settore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella parte in cui ha affermato che dovesse restare estranea alla propria valutazione giuridica ogni diversa considerazione circa le ricadute economiche del versamento – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e cio è sulla capacit à RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, gi à RAGIONE_SOCIALE, di concedere RAGIONE_SOCIALE, per il tramite RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE conferitaria RAGIONE_SOCIALE‘azienda RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE; fatto che, se correttamente apprezzato alla stregua RAGIONE_SOCIALE precedenti considerRAGIONE_SOCIALE, volte a porre in rilievo il contrasto RAGIONE_SOCIALEa disciplina del prelievo in questione tanto con i menzionati principi europei di libera concorrenza e di salvaguardia del mercato, di cui agli artt. 101, 102, 120 e 173 del TFUE, di libera circolazione dei capitali, di cui all’art. 63 del TFUE, del quale costituisce attuazione la Direttiva 2008/7/CE, e con la Direttiva 2009/133/CEE, quanto con gli artt. 3, 41, 42, 43, 45, 53 e 117 Cost., reputando quindi le relative questioni di legittimit à costituzionale proposte non manifestamente infondate, avrebbe condotto ad un esito diverso del giudizio.
1.10. Infine, con il decimo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui la decisione impugnata ha condannato la RAGIONE_SOCIALE à appellante al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in euro 50.000,00, quantunque, per l’obiettiva complessit à e gravit à RAGIONE_SOCIALE
questioni giuridiche controverse, ricorressero senz’altro “gravi ed eccezionali ragioni” per disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
2.1. I motivi da uno a nove, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati e vanno rigettati.
Come si è già rilevato con l’ ordinanza di rimessione RAGIONE_SOCIALE questioni di illegittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, l’art. 150 bis , comma 5, del TUB quale sostituito dall’art. 1, comma 6, lett. b), del d.l. n. 18/2016 ante legge di conversione, prevedeva: «Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall’art. 36, nonch é di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di RAGIONE_SOCIALE à per RAGIONE_SOCIALE, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall’articolo 17 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali effetti non si producono se la banca di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che effettua le operRAGIONE_SOCIALE di cui al periodo precedente ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all’erario un’imposta straordinaria pari al venti per cento RAGIONE_SOCIALEa loro consistenza».
L’ultimo periodo RAGIONE_SOCIALE‘art. 150bis TUB come sopra trascritto è stato soppresso dalla legge di conversione, che, per quanto qui rileva, ha aggiunto all’art. 2 del decreto i commi 3bis , 3ter e 3quater , che di seguito si riportano: «3bis . In deroga a quanto previsto dall’articolo 150bis , comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge di conversione del presente decreto, presentino alla RAGIONE_SOCIALE d’Italia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, istanza, anche congiunta, di conferimento RAGIONE_SOCIALE rispettive aziende bancarie ad una medesima RAGIONE_SOCIALE à per RAGIONE_SOCIALE, anche di nuova costituzione, autorizzata all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attivit à RAGIONE_SOCIALE, purch é la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una RAGIONE_SOCIALE banche istanti possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.
3ter . All’atto del conferimento, la banca RAGIONE_SOCIALE conferente versa al bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.
3quater . A seguito del conferimento, la banca di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3ter, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attivit à RAGIONE_SOCIALE e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all’articolo 2514 del codice civile, nonch é ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall’articolo 2437, primo comma, lettera a), del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi 3bis e 3ter , il patrimonio RAGIONE_SOCIALEa conferente o, a seconda dei casi, RAGIONE_SOCIALEa banca di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è devoluto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 17 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento RAGIONE_SOCIALE autorizzRAGIONE_SOCIALE indicate al comma 3bis entro il termine stabilito dal comma 1, la banca di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pu ò chiedere l’adesione a un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE gi à costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego RAGIONE_SOCIALE‘adesione si applica il comma 3».
2.2. La sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n.149/2021, alla cui ampia motivazione si rimanda, ha escluso l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa normativa sopra richiamata in relazione agli artt. 3, 41, 45, 47 e 53 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione.
La Corte ha, infatti, evidenziato che l’obbligo, che testualmente accompagna la possibilità di scelta, di versare al bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un importo pari al venti per cento del patrimonio netto RAGIONE_SOCIALEa banca – versamento la cui omissione fa scattare la devoluzione ex art. 2, comma 3quater , terzo periodo, del d.l. n. 18 del 2016, come convertito – si giustifica con la preoccupazione del legislatore di preservare la centralità strategica RAGIONE_SOCIALE‘adesione al RAGIONE_SOCIALE (soprattutto nella fase transitoria) e di circoscrivere il rischio di depotenziamento RAGIONE_SOCIALEa riforma.
In questa diversa logica, il versamento al bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si configura, per le BCC con patrimonio netto sopra soglia, come il “prezzo” da pagare per avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘opportunità offerta dall’ordinamento di non aderire a un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza per questo dover devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici, e per poter acquisire invece esse stesse il controllo RAGIONE_SOCIALEa s.p.a. RAGIONE_SOCIALE conferitaria, com’è avvenuto nel caso RAGIONE_SOCIALEa BCC di RAGIONE_SOCIALE.
Nello stesso tempo, nella complessa operazione di bilanciamento di interessi realizzata dal legislatore in vista RAGIONE_SOCIALEa prima applicazione RAGIONE_SOCIALEa riforma, l’obbligo di versamento RAGIONE_SOCIALE‘indicato importo assolve, nella nuova previsione e in una logica completamente diversa da quella che ispirava la sua versione iniziale, alla funzione di disincentivo RAGIONE_SOCIALEa – pur ancora offerta – scelta alternativa all’adesione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, assicurando così a quest’ultima la veste di scelta legislativamente privilegiata anche per le BCC meglio dotate patrimonialmente, onde favorire la permanenza nel settore degli intermediari dotati di margini più elevati rispetto ai coefficienti patrimoniali obbligatori, in forma aggregata con quelli più fragili.
Secondo la Corte costituzionale, dunque, la circostanza che la conferente continui a perseguire uno scopo mutualistico – ciò che giustifica fra l’altro l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di devoluzione RAGIONE_SOCIALE‘intero patrimonio ai fondi mutualistici – non comporta affatto che il prelievo disposto a suo carico sia di per sé lesivo RAGIONE_SOCIALEa funzione sociale RAGIONE_SOCIALEa cooperazione, essendo invece diretto, per le finalità di disincentivo che persegue a garanzia RAGIONE_SOCIALEa realizzazione RAGIONE_SOCIALEa riforma disegnata dal legislatore, a tutelare gli interessi di un settore chiave RAGIONE_SOCIALEa stessa produzione cooperativistica, qual è il settore RAGIONE_SOCIALE banche cooperative a mutualità prevalente.
Inoltre, secondo la Corte Costituzionale, non è configurabile la violazione degli artt.3 e 53 Cost., in quanto, alla luce RAGIONE_SOCIALEa ratio RAGIONE_SOCIALEa disciplina censurata e RAGIONE_SOCIALEa descritta finalità del prelievo, alla prestazione in esame va negata la qualifica di tributo. Manca in essa, in particolare, il requisito RAGIONE_SOCIALEa natura coattiva del prelievo, che si esprime in primo luogo nel diritto alla sua riscossione forzosa. La decurtazione patrimoniale è definitivamente provocata, in questo caso, solo dallo spontaneo versamento RAGIONE_SOCIALE‘importo, eseguito dalla conferente per ottenere
i vantaggi perseguiti, mentre la sua omissione non fa sorgere alcuna pretesa impositiva, semplicemente impedendo la realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘interesse RAGIONE_SOCIALEa conferente stessa.
Né -afferma la Corte- a diverse conclusioni si può pervenire configurando la devoluzione patrimoniale come una sorta di sanzione per il mancato versamento di un’imposta, ciò che non farebbe venir meno l’obbligo di pagare la somma dovuta (e quindi la possibilità del suo recupero coattivo). In nessun caso infatti alla devoluzione può essere riconosciuta natura sanzionatoria, stante che l’effetto devolutivo, che si produce in tutte le ipotesi di inosservanza degli «obblighi» indicati al citato comma 3quater , altro non è che la conseguenza RAGIONE_SOCIALEa riespansione RAGIONE_SOCIALEa regola generale dettata dall’art. 150bis , comma 5, t.u. RAGIONE_SOCIALE.
Infine, la Corte costituzionale ha ritenuto che non sia fondata nemmeno la questione, con la quale è lamentata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 Cost., poiché la scelta legislativa contestata si porrebbe in contrasto con il principio di tutela del risparmio.
Nel caso di specie, si deve escludere che il bilanciamento operato dal legislatore si ponga in contraddizione con il principio RAGIONE_SOCIALEa tutela del risparmio. L’assunto per cui il prelievo graverebbe sulla scelta fra due moduli equiparati non tiene conto del fatto che invece la soluzione scoraggiata comporta l’uscita RAGIONE_SOCIALE‘impresa RAGIONE_SOCIALE da tale settore e la sua continuazione in forma di sRAGIONE_SOCIALE
Per quanto riguarda l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE denunziate violRAGIONE_SOCIALE degli artt.77 e 42 Cost., anche con riferimento all’art. 1 del Protocollo n. 1 Addizionale alla CEDU, in tema di protezione RAGIONE_SOCIALEa propriet à , si rimanda alle motivRAGIONE_SOCIALE già espresse nella precedente ordinanza di questa Corte, che ne ha escluso la rimessione alla Corte costituzionale.
Invero, come già rilevato, deve convenirsi con la sentenza impugnata laddove ha osservato che la volontariet à RAGIONE_SOCIALE‘adesione e del conseguente esborso comporta che non possa attribuirsi al prelievo la paventata natura espropriativa.
Peraltro, avendo la Corte costituzionale chiarito che deve escludersi al prelievo la natura di tributo, mancando in esso il requisito RAGIONE_SOCIALEa natura coattiva, deve rilevarsi che esse sono infondate.
Come è stato rilevato, l’omesso versamento all’atto del conferimento d’azienda non legittima il fisco alla riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALEa somma dovuta, in esecuzione di un atto autoritativo di carattere ablatorio, ma comporta la definitiva soggezione RAGIONE_SOCIALEa conferente, ex art. 17 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000, all’obbligo – non finalizzato a sovvenire a pubbliche spese – di devolvere il suo patrimonio effettivo ai fondi per la promozione e lo sviluppo RAGIONE_SOCIALEa cooperazione, secondo la regola generale operante nel caso di mancata adesione RAGIONE_SOCIALEa BCC al RAGIONE_SOCIALE.
Il versamento si configura, dunque, come un onere collegato all’esercizio di una determinata opzione (in questo senso, v. sentenza n. 500 del 1993), che la conferente è tenuta ex lege ad assolvere, ove intenda realizzare il suo interesse a non aderire a un RAGIONE_SOCIALE, evitando, al contempo, di trasformarsi essa stessa in sRAGIONE_SOCIALE e di devolvere conseguentemente il proprio patrimonio ai fondi mutualistici. Il vantaggio per essa RAGIONE_SOCIALE‘operazione, del resto, è evidente: la conferente resta in vita come ente mutualistico e conserva una relazione qualificata con l’attività creditizia attraverso la partecipazione – normalmente, anche se non necessariamente – di controllo nel capitale di una RAGIONE_SOCIALE di nuova costituzione o già costituita, senza dover confluire in un RAGIONE_SOCIALE e doversi quindi assoggettare ai poteri di direzione e coordinamento di una capoRAGIONE_SOCIALE.
Come rilevato dalla Corte costituzionale, la decurtazione patrimoniale è definitivamente provocata, in questo caso, solo dallo spontaneo versamento RAGIONE_SOCIALE‘importo, eseguito dalla conferente per ottenere i vantaggi perseguiti, mentre la sua omissione non fa sorgere alcuna pretesa impositiva, semplicemente impedendo la realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘interesse RAGIONE_SOCIALEa conferente stessa.
2.3. A ciò si aggiunga che la Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 22 febbraio 2024, decidendo a seguito del rinvio pregiudiziale di cui all’ordinanza n.29635/2022 ha concluso per l’irricevibilità.
Questa Corte aveva posto la seguente questione pregiudiziale interpretativa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 267 TFUE: ‘ s e gli arti. 63 ess., 101, 102, 120 e 173 del TFUE ostino ad una disciplina nazionale che, come l’art. 2, commi 3ter e 3quater, decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificRAGIONE_SOCIALE,
dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, nella versione, applicabile ratione temporis, condizioni, al versamento di una somma pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, la possibilit à̀ per le banche di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aventi alla data del 31 dicembre 2015 un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, in lu ogo RAGIONE_SOCIALE‘adesione ad un RAGIONE_SOCIALE, di conferire l’azienda RAGIONE_SOCIALE ad una RAGIONE_SOCIALE à̀ per RAGIONE_SOCIALE, anche di nuova costituzione, autorizzata all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attivit à̀ RAGIONE_SOCIALE, modificando il proprio statuto in modo da escludere l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attivit à̀ RAGIONE_SOCIALE e mantenendo nel contempo le clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 cod. civ., assicurando ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la RAGIONE_SOCIALE conferitaria di formazione ed informazione sui temi del risparmio e di promozione dei programmi di assistenza ‘ .
La Corte di Giustizia, quanto alla denunciata incompatibilità RAGIONE_SOCIALEa previsione interna con l’art. 101, 102, 120 e 173 TFUE , in assenza di chiarimenti circa i collegamenti RAGIONE_SOCIALE norme nazionali con quelle unionali, ha rilevato il mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 94 lett. c) del regolamento di procedura RAGIONE_SOCIALEa Corte. E così quanto alla denunciata incompatibilità RAGIONE_SOCIALEa previsione interna con l’art. 63 TFUE, in relazione alla quale ha affermato che ‘ le disposizioni del TFUE in materia di libera circolazione dei capitali non sono applicabili ad una situazione i cui elementi si collocano tutti all’interno di un unico RAGIONE_SOCIALE membro’ e che ‘ la domanda di pronuncia pregiudiziale deve far emergere gli elementi concreti- vale a dire indizi non ipotetici, ma certiRAGIONE_SOCIALE‘esistenza del collegamento con le disposizioni del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione relative alle libertà fondamentali’.
Inoltre, quanto alla direttiva 2008-7 invocata nel procedimento principale da RAGIONE_SOCIALE, la CGUE ha rilevato che la sua applicazione sarebbe condizionata dal fatto che il versamento sia stato effettuato da una RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE e che sia qualificabile come imposta indiretta.
Tuttavia, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 149/2022, come si è detto, con ampia motivazione, ha negato la qualifica di tributo al versamento di cui si tratta, ritenendo che esso sia stato effettuato a fronte di una precisa e libera scelta e costituisca il ‘prezzo’ del vantaggio conseguito dalla ricorrente, consistente nel poter usufruire RAGIONE_SOCIALE‘opportunità, concessa dal d.l. n. 18/2016 e
dalla l. conv. n. 49/2016, in favore RAGIONE_SOCIALE banche di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di evitare l’effetto devolutivo RAGIONE_SOCIALE‘intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo RAGIONE_SOCIALEa cooperazione (disposto dall’art. 17 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 388/2000).
D’altro canto giova ricordare che la disciplina nazionale è stata introdotta in coerenza con il regolamento UE n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE, cosiddetta Capital Requirements Directive IV -CRD IV, norme che recepiscono l’accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali RAGIONE_SOCIALE banche. La direttiva 2014/59/UE (definita BRRD Bank Recovery and Resolution Directive ), che ha istituito un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e RAGIONE_SOCIALE imprese di investimento, ha impegnato l’Italia al raffor zamento RAGIONE_SOCIALEa stabilità del sistema RAGIONE_SOCIALE italiano ed è a monte RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del d.l. n.18/2016.
Anche il decimo motivo, che denunzia la mancata compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali RAGIONE_SOCIALE‘appello, non avendo il giudice rilevato l’esistenza di gravi ed eccezionali ragioni, dovute alla particolare complessità RAGIONE_SOCIALEa causa ed alla novità RAGIONE_SOCIALE questioni trattate, è inammissibile, perché investe una valutazione demandata al giudice di appello a mente RAGIONE_SOCIALE‘art.15 d.lgs. n.546/1992.
In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa mancanza di motivazione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019).
Dunque il ricorso va complessivamente rigettato.
La particolare complessità RAGIONE_SOCIALEa questione, insieme alla novità, il cui esame ha comportato prima la proposizione RAGIONE_SOCIALE questioni di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale e successivamente il rinvio pregiudiziale interpretativo alla CGUE, con gli esiti sopra riportati, giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Cos ì deciso in Roma in data 7 ottobre 2025 ed in data 12 novembre 2025.
Il Presidente del collegio estensore (NOME COGNOME)