Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29286 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29286 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26944/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL; EMAIL)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 1084/2021 depositata il 18 marzo 2021
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME atto di contestazione
della violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale imposti dall’art. 4 del D.L. n. 167 del 1990, convertito in L. n. 227 del 1990, rilevando che negli anni 2006 e 2007 la sunnominata aveva omesso di dichiarare in Italia redditi presuntivamente investiti in attività finanziarie detenute all’estero e che la procedura di collaborazione volontaria (cd. ) di cui all’art. 5-quater dello stesso decreto-legge, alla quale ella aveva aderito per regolarizzare la propria posizione nei confronti del fisco nazionale, non si era perfezionata a causa del ritardato pagamento di due RAGIONE_SOCIALE tre rate mensili all’uopo da versare.
L’Ufficio, ritenendo essersi verificata la decadenza dagli effetti premiali della predetta procedura, rideterminava nella misura ordinaria, ai sensi dell’art. 5 -quinquies , comma 10, del menzionato D.L. n. 167 del 1990, le sanzioni pecuniarie previste dalla legge.
La COGNOME reagiva proponendo ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTP) di RAGIONE_SOCIALE, la quale, riconosciuta la fondatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni addotte dalla contribuente, annullava l’atto impugnato.
La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia, che con sentenza n. 1084/2021 del 18 marzo 2021 rigettava l’appello erariale.
A fondamento della decisione adottata il collegio regionale osservava che il tardivo pagamento di due RAGIONE_SOCIALE tre rate che la contribuente avrebbe dovuto versare ai sensi dell’art. 5 -quater , comma 1, lettera b), del D.L. n. 167 del 1990 non rappresentava circostanza ostativa al perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La COGNOME ha resistito con controricorso, instando, in via preliminare, per la riunione del presente procedimento con quelli
iscritti ai nn. 13933/2021, 20654/2021 e 26943/2021 R.G., vertenti fra le stesse parti.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto disattesa l’avanzata istanza di riunione del presente procedimento con quelli fra le stesse parti iscritti ai nn. 13933/2021, 20654/2021 e 26943/2021 R.G., in quanto: (a)i primi due sono stati nel frattempo decisi da questa Corte con ordinanze nn. 25911/2022 del 2 settembre 2022 e 33675/2022 del 16 novembre 2022; (b)relativamente al terzo, esclusa la ricorrenza di un’ipotesi di riunione obbligatoria ex art. 335 c.p.c., non si ravvisa l’opportunità del «simultaneus processus» , in quanto la trattazione congiunta dei due ricorsi nella medesima adunanza camerale da parte dello stesso collegio giudicante appare sufficiente a prevenire il rischio di decisioni contrastanti (cfr. Cass. n. 25288/2023).
1.1 Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5-quater e 5-quinquies del D.L. n. 167 del 1990, convertito in L. n. 227 del 1990.
1.2 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nell’affermare che non ostava al perfezionamento della procedura di la circostanza che la contribuente avesse pagato in ritardo due RAGIONE_SOCIALE tre rate mensili in cui era stato dilazionato, su sua richiesta, il versamento RAGIONE_SOCIALE somme a tal fine dovute ai sensi dell’art. 5 -quater , comma 1, lettera b), del citato decreto-legge.
1.3 Viene, al riguardo, obiettato che l’interpretazione offerta dai giudici regionali contrasterebbe con il chiaro tenore letterale RAGIONE_SOCIALE norme invocate e la loro «ratio» ispiratrice.
1.4 Il ricorso è fondato.
1.5 Con le summenzionate ordinanze nn. 25911/2022 e
33675/2022 sono stati accolti i ricorsi per cassazione proposti dall’RAGIONE_SOCIALE avverso sentenze della CTR del Piemonte pronunciate in analoghe controversie concernenti la medesima contribuente.
1.6 In tali provvedimenti sono state poste a fondamento del «decisum» le argomentazioni svolte dalla Consulta nell’ordinanza n. 261/2020 del 3 dicembre 2020, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5quater , comma 1, lettera b), e 5quinquies , comma 10, del D.L. n. 167 del 1990 sollevate dalla CTP di Genova in riferimento agli artt. 3, 27, 53, 97 e 117, comma 1, della Carta fondamentale, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali (CEDU) firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. n. 848 del 1955-, nella parte in cui rispettivamente prevedono che «il mancato pagamento di una RAGIONE_SOCIALE rate comporta il venir meno degli effetti della procedura» di collaborazione volontaria (cosiddetta ) e che, «se il contribuente… non versa le somme dovute nei termini previsti dall’articolo 5 -quater , comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo», con conseguente ripresa dell’ordinaria attività accertativa e sanzionatoria da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
1.7 Nel suindicato pronunciamento del giudice RAGIONE_SOCIALE leggi viene chiarito quanto segue:
-«i censurati articoli della disciplina di voluntary disclosure sono stati introdotti nell’àmbito di una procedura eccezionale rivolta a consentire, per un circoscritto periodo di tempo, ai contribuenti, di riparare alle infedeltà dichiarative, presentando un’autodenuncia completa RAGIONE_SOCIALE violazioni tributarie commesse, con conseguente obbligo di versare, entro termini perentori, imposte e interessi in
misura piena, ottenendo, al contempo, una considerevole riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative e la non punibilità penale di alcuni connessi reati fiscali» ;
-«risulta conseguentemente erronea l’affermazione del rimettente circa la natura sanzionatoria della censurata disciplina di voluntary disclosure» ;
-«trattasi, invece, di mera disciplina della decadenza, in realtà essenziale ai fini di una corretta applicazione dell’eccezionale procedura e di non pregiudicare oltremodo l’ordinaria applicazione RAGIONE_SOCIALE norme sanzionatorie poste a presidio dell’inderogabilità del dovere tributario (sentenza n. 288 del 2019)» ;
-«sarebbe… inammissibile una pronuncia meramente demolitoria, perché lascerebbe del tutto privo di disciplina il versamento tardivo, impedendo ogni possibilità di recupero RAGIONE_SOCIALE somme illegittimamente sottratte all’erario, dando quindi ‘luogo ad un assetto non in linea con le coordinate generali del sistema’ (sentenza n. 163 del 2014)» ;
-«altresì, sarebbe inammissibile un intervento additivo, perché, in presenza di una pluralità di opzioni dirette a ovviare al vulnus lamentato…, tale intervento risulterebbe invadere lo spazio riservato al legislatore (sentenza n. 126 del 2015)» .
1.8 Alla luce del riferito insegnamento della Corte Costituzionale e dei precedenti di legittimità innanzi richiamati, non può essere condivisa la decisione assunta dalla CTR, la quale ha erroneamente ritenuto che il ritardato pagamento di due RAGIONE_SOCIALE tre rate mensili di pari importo previste dall’art. 5 -quater , comma 1, lettera b), del D.L. n. 167 del 1990 non avesse determinato la decadenza della contribuente dai benefici della .
Per quanto precede, va disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
Lombardia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia, comprese eventuali questioni rimaste assorbite, uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
2.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 22 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME