Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10293 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10293 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20353/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, domiciliata in Milano presso il loro studio in INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del rappresentante pro tempore , difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 703/3/2021, depositata il 19 febbraio 2021; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte (ricorso, controricorso) quanto segue.
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) inoltrò istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE somme versate a titolo di IVA, per gli anni dal 2010 al 2013, nell’ambito di operazioni con soggetti esteri, collegate alla procedura c.d. di voluntary disclosure attivata dalla predetta società il 28 novembre 2015.
Stante il mancato riscontro da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE impugnò il silenzio rifiuto sostenendo la spettanza del rimborso trattandosi di imposta sul valore aggiunto indebitamente versata.
L’RAGIONE_SOCIALE si costituì contestando l’assunto del ricorrente e sostenendo che l’adesione spontanea alla procedura di collaborazione volontaria, regolarmente perfezionatasi, avesse efficacia preclusiva rispetto ad ogni altra pretesa che la contribuente avesse voluto avanzare in riferimento agli anni oggetto della procedura medesima, in conformità alla ratio definitoria dell’istituto.
La Commissione tributaria provinciale di Lecco accolse il ricorso proposto e la decisione venne impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE sul presupposto che l’istituto di collaborazione volontaria, e la sua natura di istituto definitorio, precludessero al contribuente la possibilità di formulare ulteriori istanze, nella specie di rimborso dell’IVA, in relazione alle operazioni di cui alla voluntary disclosure .
L’appello venne accolto.
Il Giudice di seconde cure evidenziò come RAGIONE_SOCIALE il 28 novembre 2015 avesse avviato la procedura di collaborazione volontaria nazionale al fine di far emergere proventi non contabilizzati nei periodi di imposta 20092013 ‘sfruttando l’illecita interposizione fittizia di società conduit localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata’. Valutato quanto rappresentato durante l’istruttoria, con gli inviti emessi ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 218/1007, l’ufficio riconobbe la non imponibilità per le quali era stata dimostrata, per le operazioni attive l’uscita RAGIONE_SOCIALE
merci dal territorio dello Stato Italiano e per le operazioni passive, il passaggio in dogana senza applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 633 del 1972.
8. Per le restanti operazioni la società produsse fatture di cessione e di acquisto con la correlata documentazione doganale, senza riconciliarle con gli accrediti su conti esteri. Sicché l’ufficio ritenne che la documentazione prodotta non consentisse di accertare che gli accrediti fossero riconducibili a tali operazioni realizzate dalla società.
Con gli inviti emessi, pertanto, l’ufficio recuperò l’IVA non assolta in fattura in merito ad una parte dei ricavi non contabilizzati, accreditati su conti esteri. In seguito venne presentata la voluntary disclosure e pagato quanto dovuto.
Procedendo poi all’analisi della doglianza dell’RAGIONE_SOCIALE appellante, si affermò che la voluntary disclosure costituisse uno strumento, per i contribuenti che avessero detenuto illecitamente patrimoni all’estero, uno strumento per regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’amministrazione finanziaria violazioni degli obblighi di monitoraggio e dichiarativi commessi in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle unità produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta.
Premessa dunque la finalità dell’istituto, il giudice di seconde cure evidenziò come la società avesse prestato completa adesione agli inviti e all’atto di contestazione notificati il 15 marzo 2017 così perfezionando in modo definitivo, con il pagamento rateale, la propria istanza di voluntary disclosure.
La C.T.R., richiamando diversi precedenti di questa Corte, in tema di accertamento con adesione, e ricostruendo i passaggi necessari per l’attivazione della voluntary disclosure , affermò quindi che il provvedimento emesso dall’RAGIONE_SOCIALE sulla base
dei dati e RAGIONE_SOCIALE notizie fornite dal contribuente costituisse un avviso di accertamento con adesione ‘ assumendosene sembianze e contenuto giuridico tipiche di questo istituto ‘.
Sicché si ritenne che avendo la società definito, mediante voluntary disclosure , la propria posizione non vi fosse più la possibilità di presentare un’ulteriore istanza di rimborso.
Avverso la prefata decisione ricorre RAGIONE_SOCIALE con 4 motivi resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
In prossimità dell’udienza la società contribuente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la violazione degli art. 33 del d.lgs n. 546 del 1992 e 158 c.p.c.
Si denuncia in particolare la nullità della sentenza per omessa pronuncia della stessa in camera di consiglio.
L’udienza non venne trattata in pubblica udienza ma con trattazione scritta. Poiché nel fascicolo d’ufficio non fu rinvenuto il processo verbale di trattazione, ciò avrebbe determinato la nullità della sentenza.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 5 quinquies, comma 10, del d.l. n. 167 del 1990 e dell’art. 7 del d.lgs. n. 218/1997.
Con questo motivo si censura la sentenza nella parte in cui è stata esclusa la possibilità di rimborso per somme non dovute e pagate in sede di voluntary disclosure .
Secondo il ricorrente il giudice d’appello avrebbe fatto mal governo della disciplina della c. d. voluntary disclosure e della ratio di tale istituto che non potrebbe essere parificato ad un accertamento con adesione tout court .
7. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 8, commi 1 e 2, del d.p.r. n. 633 del 1972, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2735 c.c. con particolare riguardo alla soddisfazione
dell’onere probatorio in ordine alla non imponibilità, ai fini IVA, RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali intercorse con i soggetti extra- UE. In particolare si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato assorbite dalla questione di ammissibilità o meno del ricorso, le contestazioni del contribuente in ordine alla corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE norme in tema di esenzione dell’IVA e soddisfazione dell’onere probatorio.
8. Con il quarto motivo si propone eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 5 quinquies, comma 10 , del d.l. n. 167 del 1990 nella parte in cui non consente la presentazione dell’istanza di rimborso per le somme indebitamente versate in sede di collaborazione volontaria.
Ritiene il Collegio opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la relativa trattazione in pubblica udienza in relazione al secondo motivo del ricorso con il quale vengono poste questioni di rilievo nomofilattico in relazione alla ammissibilità della presentazione dell’istanza di rimborso per le somme indebitamente versate in sede di collaborazione volontaria.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024