Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28104 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28104 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15715/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dal l’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE ex lege domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDSIA n. 2772/2020 depositata il 26/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, quale erede della madre NOME COGNOME, ricorre, con unico motivo, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. della Lombardia , in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha riformato la sentenza della C.t.p. di Pavia che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della c.d. euroritenuta corrisposta per l’anno di imposta 201 5 sui redditi di capitale di fonte estera.
NOME COGNOMENOME COGNOME , a seguito dell’adesione all’istituto della collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014, chiedeva la restituzione dell’euroritenuta operata dall’intermediario estero in forza della direttiva 2003/48/CE. Formatosi il silenzio rifiuto, ricorreva innanzi alla RAGIONE_SOCIALE.t.p. per ottenerne il rimborso.
La RAGIONE_SOCIALE.t.p. riconosceva il diritto al rimborso che, invece, veniva negato dalla C.t.r.
Considerato che :
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 165, comma 8 e 169 T.u.i.r., dell’art. 9, comma 1, dell’ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera, dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 84 del 2005, dell’art. 216 del T.F.U.E, dell’art. 75 D.P.R, n. 600 del 1973, dell’art. 117 Cost.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il diritto al rimborso, equiparando la collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014 all’istituto dell’ accertamento con adesione.
Il motivo è fondato.
2.1. La questione controversa è se esista o meno il diritto dei contribuenti al rimborso dell’euroritenuta applicata sui redditi di capitale di fonte estera, emersi nell’àmbito della procedura di
collaborazione volontaria (voluntary disclosure), e se l’omessa restituzione si risolva in una doppia imposizione.
2.2. Al fine di disciplinare l’emersione ed il rientro dei capitali illecitamente detenuti all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, l’art. 1 legge 15 dicembre 2014, n. 186, ha introdotto, nell’ordinamento interno, la procedura di collaborazione vol ontaria (voluntary disclosure), mediante l’inserimento degli artt. da 5 -quater a 5-septies nel d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Più specificamente, per quanto di interesse nel presente giudizio, è stata riconosciuta ai soggetti residenti in Italia che detenevano, anche indirettamente o per interposta persona, attività e beni all’estero e che avevano omesso di rilevarli ai fini del monitoraggio fiscale, la possibilità di definire la propria posizione e di regolarizzare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014, presentando apposita richiesta nominativa di accesso alla procedura di collaborazione volontaria -entro il 30 settembre 2015 (termine prorogato al 30/11/2015 dall’art. 2 d.l. 30 settem bre 2015, n. 153) -versando, senza possibilità di compensazione, le dovute imposte e le sanzioni, rideterminate (queste ultime) in misura ridotta. Il pagamento del dovuto, nei termini previsti dalla procedura, comportava il risultato premiale consistente nelle significative attenuazioni RAGIONE_SOCIALE sanzioni di natura amministrativa e, in presenza di determinate condizioni, dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE esimenti penali per alcuni reati tributari (articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), nonché per i reati di riciclaggio (art. 648-bis, cod. pen.), di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter, cod. pen.), e di autoriciclaggio (art. 648-ter 1, cod. pen.).
In conseguenza dell’introduzione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui al la legge n. 186 del 2014, i contribuenti che avevano subìto il prelievo a titolo di euroritenuta potevano sanare, per le annualità dal 2010 al 2013, la mancata dichiarazione dei redditi prodotti all’estero,
compresi i redditi assoggettati alla ritenuta ope rata dall’agente pagatore (nella specie, la banca svizzera).
2.3. L’RAGIONE_SOCIALE in sede di contraddittorio endoprocedimentale proprio della voluntary disclosure -ha affermato che la liquidazione RAGIONE_SOCIALE imposte dovute per il perfezionamento della procedura dovesse essere effettuata senza scomputare l’eur oritenuta per le annualità oggetto di emersione. La posizione dell’Ufficio (espressa altresì, nelle circolari n. 9/E 5 marzo 2015 e n. 21/E 20 luglio 2017) si fonda sull’assunto che, nel caso della voluntary disclosure, i rimedi alla doppia imposizione seguono i modelli della esenzione e del credito d’imposta previsti dall’art.165 t.u.i.r. e, dunque, non sono compatibili poiché il modello del credito d’imposta sarebbe ostacolato dal fatto che le imposte sostitutive e le ritenute assolte all’estero non risul tano correlate a redditi esposti in una dichiarazione fiscale, come richiesto dall’art. 165, comma 8, t.u.i.r.
2.4. I contribuenti, tra cui la dante causa del ricorrente, hanno aderito alle determinazioni del Fisco contenute negli inviti, nella consapevol ezza di non avere ottenuto lo scomputo dell’euroritenuta, come unica modalità per fruire dei benefìci premiali, in termini di riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, previsti dalla procedura in discorso. Successivamente, tuttavia, ne hanno chiesto il rimborso.
2.5. Per evitare le doppie imposizioni sui rediti prodotti all’estero da soggetti residenti, l’art. 165 t.u.i.r. riconosce il credito d’imposta qualora ricorrano congiuntamente le tre seguenti condizioni: la produzione di un reddito all’estero, il concorso del reddito prodotto all’estero alla formazione del reddito complessivo in Italia ed, infine, il pagamento di imposte estere a titolo definitivo.
2.6. La normativa in tema di voluntary disclosure e la disciplina di cui all’art. 165 t.u.i.r. vanno coordinati con la direttiva 2003/48/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 3 giugno 2003 (successivamente abrogata con effetto dal 1° gennaio 2016 dalla
direttiva 2015/2060/UE) recepita in Italia dal d.lgs. 18 aprile 2005, n.84, che ha disciplinato l’euroritenuta (a pr opria volta abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 dall’art. 28, comma 1, legge 7 luglio 2016, n. 122, ma le cui disposizioni continuano, a norma del comma 6 del medesimo articolo, ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti).
Simmetricamente, operava l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’UE del 29/12/2004), che stabiliva misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
L’art. 10 d.lgs. n. 84 del 2015, allo scopo di eliminare la doppia imposizione che poteva derivare dall’applicazione della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/48/CE, prevedeva che, se gli interessi percepiti dal beneficiario effettivo residente nel territorio dello Stato erano stati assoggettati alla suddetta ritenuta, era riconosciuto un credito d’imposta determinato ai sensi dell’articolo 165 t.u.i.r. Prevedeva, altresì, che se l’importo della ritenuta era superiore all’ammontare del credito d’imposta determinato ai sensi dell’articolo 165 cit., ovvero nel caso in cui quest’ultimo non fosse applicabile, che il b eneficiario effettivo potesse chiedere il rimborso, rispettivamente, dell’eccedenza o dell’intera ritenuta; in alternativa, poteva utilizzare la modalità di compensazione prevista dall’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2.7. Alla luce di tale normativa, deve ritenersi che, in caso di voluntary disclosure, escludere la possibilità della detrazione del credito di imposta per l’omessa indicazione del reddito estero nelle dichiarazioni presentate per ogni singolo anno di imposta, non comporti automaticamente la negazione del diritto al rimborso dell’euroritenuta.
2.7.1. La direttiva del 2003, in particolare con gli articoli 11 e 14, come risulta chiaro dalla piana lettura del 21° considerando, mira all’armonizzazione fiscale, sia pure molto settoriale in tema d’imposte dirette, rendendo neutrali i passaggi trans -frontalieri di redditi.
Nella direttiva, inclusi i «considerando», non si coglie alcuna distinzione tra imposizione diretta ordinaria, sostitutiva o speciale; tanto si spiega p roprio con l’intento di armonizzare un settore, quello dell’emersione dei redditi trans -frontalieri, rispetto ad un’imposizione diretta assai variegata tra i paesi UE. Ci ò̀ si estende anche ai Paesi a fiscalità «preferenziale» come la Svizzera (24° considerando), a sua volta Paese «accordista» con UE e Italia, senza che le relative fonti bilaterali facciano alcuna eccezione. Questo non consente l’introduzione «pretoria» di alcuna distinzione, attese le rigorose regole interpretative dettate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (in particolare art. 31, §1. (cfr. Cass. 17/09/2019, n. 30347 2019/30347, Cass. 17/04/2019, n. 10706).
2.7.2. Se è vero che l’art. 11 della direttiva riconosce il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte assolte all’estero se condo la legislazione nazionale, il riferimento deve intendersi a regole procedimentali interne, non discriminatorie e non eccessive, non potendo queste ultime escludere in tutto il diritto al rimborso, come a configurare una sanzione indiretta, non rispondente a principi di adeguatezza e proporzionalità. Dunque, il fatto che la dichiarazione contra se del contribuente avvenga nell’ambito di una procedura di collaborazione volontaria -prevista da una normativa speciale ed agevolativa, che consente di regolarizzare plurimi anni di imposta, usufruendo di un trattamento sanzionatorio più favorevole -non esclude a priori il rimborso della ritenuta pagata all’estero.
2.7.3. Il richiamo dell’art. 10 d.lgs. n.84 del 2005 va inteso come rivolto alle sole modalità di determinazione del credito d’imposta. Inoltre, lo stesso art. 10, al secondo comma, consente al
contribuente di presentare l’istanza di rimborso nel caso in cui l’importo della ritenuta ecceda quella del credito d’imposta determinato ai sensi dell’art. 165 t.u.i.r. oppure nei casi in cui tale ultimo articolo non risulti applicabile, all’evidente fine di consentire pienamente, oltre i limiti dell’art.165 t.u.i.r., il rimborso dell’euroritenuta.
2.7.4. L’inderogabilità della direttiva del 2003 (self -executing nei suoi principi generali e comunque attuata nel diritto interno senza rilevanti differenze), degli Accordi e RAGIONE_SOCIALE Convenzioni, che rivestono, in questa materia, un ruolo di specificità, e quindi di prevalenza logico-giuridica sulle norme fiscali i nterne, trova conferma nell’art. 75 d.P.R. n.600 del 1973 ove si prevede che «nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni concernenti le imposte sui redditi, sono fatti salvi accordi internazionali resi esecutivi in Italia» e nell’art. 169 t.u.i.r. per il quale le disposizioni dello stesso testo unico «si applicano, se pi ù̀ favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione».
2.7.5. La circostanza che la disciplina RAGIONE_SOCIALE nuove voluntary disclosure faccia salvo lo scomputo di talune ritenute estere costituisce indice rivelatore della situazione di potenziale doppia imposizione pregiudizievole che viene a crearsi; né può dimenticarsi che lo Stato estero, quale mero adiectus solutionis causa, trattiene una modesta quota RAGIONE_SOCIALE ritenute quale aggio per la riscossione e ne riversa la maggior parte allo Stato italiano, beneficiario effettivo. Pertanto, le fonti comunitarie, convenzionali e attuative interne, impongono un’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme interne (art.165 t.u.i.r., e disciplina della collaborazione volontaria) comunitariamente e convenzionalmente orientata.
In applicazione del principio comunitario del divieto di doppia imposizione, la normativa richiamata consente il riconoscimento del diritto al rimborso dell’euroritenuta pagata all’estero anche nel caso in cui, a seguito di autodenunzia spontanea del contribuente, lo
stesso reddito, inizialmente non dichiarato, venga sottoposto ad imposizione in Italia. Ciò è ancor più ragionevole, se si pensi che al contribuente, una volta presentata l’istanza introduttiva della procedura di collaborazione volontaria, non rimane che aderire incondizionatamente agli atti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come unica modalità per ottenere i benefici premiali in termini di riduzione RAGIONE_SOCIALE sa nzioni, previste dalla normativa in parola, in quanto l’attivazione del contraddittorio con l’amministrazione comporta l’impossibilità di usufruire della procedura agevolativa.
2.7.6. Non appare convincente il parallelo, pure prospettato al fine di negare la possibilit à̀ del rimborso, tra la voluntary disclosure e l’accertamento con adesione, che sarebbe intangibile una volta perfezionatosi.
L ‘art. 5 -quater, comma 1, lett. b), d.l. n.167 del 1990 richiama l’art. 5 d.lgs. n.218 del 1997; tale richiamo, tuttavia, ha la sola finalit à̀ di individuare la procedura attraverso cui gli uffici dell’Amministrazione finanziaria gestiscono gli atti conseguenti alla collaborazione volontaria, senza che il legislatore abbia inteso ricondurre gli effetti di quest’ultima a quelli del d.lgs. n. 218 del 1997, attesa la profonda diversità dei due istituti (prima fra tutte il fatto che l’accertamento con adesione prevede una fase di contraddittorio e presuppone una verifica RAGIONE_SOCIALE violazioni a carico del contribuente, elementi assenti nel caso della voluntary disclosure).
L’irretrattabilità̀ , nel caso della voluntary disclosure, riguarda il contenuto della dichiarazione confessoria, cioè l’indicazion e degli investimenti e RAGIONE_SOCIALE le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, nei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, unitamente ai documenti ed elementi necessari alla ricostruzione dei redditi connessi; essa non preclude al dichiarante di richiedere il rimborso dell’euroritenuta precedentemente versata, in conformità con
quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia, così come attuata nell’ordinamento italiano dall’art.1 0 d.lgs. n.84 del 2005.
2.7.7. Significativo in tal senso appare il superamento, in tema di ravvedimento operoso, RAGIONE_SOCIALE limitazioni previste dall’art.165 t.u.i.r. nella citata circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, in cui la stessa RAGIONE_SOCIALE ha sostenuto che il reddito oggetto di integrazione deve ritenersi dichiarato e, conseguentemente, al contribuente spetta la detrazione RAGIONE_SOCIALE imposte pagate all’estero. In sostanza, secondo quanto affermato dalla RAGIONE_SOCIALE nella predetta circolare, ci ò̀ che rileva ai fini del riconoscimento del credito d’imposta è la circostanza che il contribuente abbia provveduto ad integrare la propria dichiarazione dei redditi per correggere errori od omissioni, mediante una successiva dichiarazione; il che è analogo a ci ò̀ che avviene con il meccanismo della voluntary disclosure.
2.8. Si deve conclusivamente ribadire il principio di diritto già espresso dalla Corte, secondo cui in tema di procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) in base all’art. 14 della Direttiva 2003/48/CE, e all’art. 9 dell’Accordo tra la CE e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004, che vietano le doppie imposizioni, è riconosciuto al contribuente, il quale abbia definito la propria posizione fiscale mediante la voluntary disclosure, il diritto al rimborso dell’euroritenuta operata dall’agente pagatore sui rendimenti RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie detenute all’estero ed oggetto di emersione. Le fonti comunitarie, convenzionali e attuative interne, per le quali lo Stato del beneficiario effettivo riconosce al contribuente un credito di imposta o il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte assolte all’estero secondo la legislazione nazionale, pongono un limite esterno -garantendone un’applicazione comunitariamente e convenzionalmente orientata -alla disciplina nazionale della voluntary disclo sure, e all’art. 165, commi 1 e 8, t.u.i.r., secondo cui il riconoscimento di una detrazione per le imposte pagate all’estero (per es., l’euroritenuta) sui redditi ivi prodotti è subordinato alla
condizione che gli stessi redditi concorrano alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia, ed invece la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata (Cass. 12/01/2023, nn. 804, 798, 753, 738 seguite da Cass. 13/01/2023, nn. 968, 975 e 977, Cass. 16/01/2023, n. 1002, e da Cass. 7/07/2023, nn. 19292, 19328 e 19343).
Ne consegue che, accolto il ricorso, la sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo.
È giusto compensare, tra le parti, le spese dei gradi di merito, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo.
Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 a titolo di compenso, oltre al 15 per cento sul compenso, a titolo di rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALE spese generali, oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 20/09/2023.