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Voluntary disclosure: diritto al rimborso Euroritenuta

Una contribuente, dopo aver aderito alla procedura di voluntary disclosure per regolarizzare capitali detenuti in Svizzera, ha richiesto il rimborso dell’Euroritenuta pagata all’estero. L’Agenzia delle Entrate si opponeva, sostenendo che l’omessa dichiarazione iniziale dei redditi precludesse il rimborso. La Corte di Cassazione ha stabilito che la contribuente ha diritto al rimborso, affermando che i principi UE contro la doppia imposizione prevalgono e che la voluntary disclosure è una procedura speciale la cui irrevocabilità non impedisce di far valere tale diritto.

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Pubblicato il 8 ottobre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Voluntary disclosure: sì al rimborso dell’Euroritenuta anche senza dichiarazione iniziale

Con una recente e importante ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale per i contribuenti che hanno aderito alla voluntary disclosure: il diritto al rimborso delle imposte pagate all’estero, come l’Euroritenuta, anche se i redditi non erano stati originariamente dichiarati. La decisione chiarisce che la regolarizzazione sana la posizione del contribuente, garantendo la prevalenza del principio europeo contro la doppia imposizione.

I Fatti del Caso

Una contribuente aveva regolarizzato la propria posizione fiscale attraverso la procedura di collaborazione volontaria, facendo emergere interessi percepiti su conti correnti e depositi titoli detenuti in Svizzera. Su tali interessi era già stata applicata e versata la cosiddetta Euroritenuta. Successivamente alla regolarizzazione e al pagamento delle imposte dovute in Italia, la contribuente ha presentato un’istanza di rimborso per le somme pagate a titolo di Euroritenuta, al fine di evitare una doppia imposizione sullo stesso reddito.

L’Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta, sostenendo che il diritto al rimborso (o al credito d’imposta) fosse precluso dall’originaria omissione della dichiarazione dei redditi prodotti all’estero, come previsto dall’art. 165 del TUIR. Mentre la Commissione Tributaria di primo grado aveva dato ragione alla contribuente, la Commissione Regionale aveva ribaltato la decisione, accogliendo la tesi dell’Agenzia e assimilando la voluntary disclosure a un accertamento con adesione, rendendo così l’esito definitivo e non più modificabile.

Il Contesto della voluntary disclosure

La voluntary disclosure, o collaborazione volontaria, è uno strumento normativo che consente ai contribuenti di sanare violazioni fiscali relative ad attività e capitali detenuti illecitamente all’estero. Aderendo a questa procedura, il contribuente presenta una dichiarazione confessoria, paga le imposte evase e beneficia di un regime sanzionatorio notevolmente più favorevole.

Il nodo della questione era se questa regolarizzazione potesse superare l’ostacolo formale previsto dalla normativa interna (art. 165, comma 8, TUIR), che nega il credito per le imposte estere in caso di omessa dichiarazione. In altre parole, la regolarizzazione ha l’effetto di “sanare” anche il diritto a evitare la doppia imposizione?

La Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, cassando la sentenza d’appello e rinviando la causa per un nuovo esame. I giudici hanno stabilito un principio di diritto fondamentale: il contribuente che aderisce alla voluntary disclosure ha diritto al rimborso dell’Euroritenuta per evitare la doppia imposizione, anche se in origine aveva omesso di dichiarare i redditi esteri.

Le Motivazioni

Le motivazioni della Corte si basano su diversi pilastri argomentativi:

1. Prevalenza del Diritto Europeo: La Corte ha sottolineato che la Direttiva 2003/48/CE, istitutiva dell’Euroritenuta, e le norme di attuazione mirano esplicitamente a eliminare la doppia imposizione. Questi principi comunitari devono orientare l’interpretazione delle norme nazionali e prevalgono su di esse in caso di conflitto. Negare il rimborso si tradurrebbe in una palese violazione di tale obiettivo.

2. Natura Specifica della Voluntary Disclosure: I giudici hanno chiarito che la voluntary disclosure non può essere equiparata a un accertamento con adesione. Quest’ultimo è un accordo che rende definitivo l’accertamento, mentre la collaborazione volontaria è una procedura speciale di regolarizzazione spontanea. La sua “irretrattabilità” riguarda solo il contenuto della dichiarazione (cioè l’esistenza e la consistenza dei beni esteri), ma non preclude al contribuente di esercitare altri diritti, come quello al rimborso.

3. Finalità della Norma: La procedura di voluntary disclosure è stata introdotta proprio per incentivare l’emersione di capitali esteri. Negare il rimborso dell’Euroritenuta disincentiverebbe l’adesione e creerebbe un’ingiusta penalizzazione per chi decide di regolarizzare la propria posizione, subendo di fatto una doppia tassazione.

4. Interpretazione Sistematica: Il richiamo all’art. 165 del TUIR nella normativa sull’Euroritenuta (d.lgs. 84/2005) deve essere inteso come un rinvio alle sole modalità tecniche di calcolo del credito d’imposta, e non come un’estensione della clausola che nega il beneficio in caso di omessa dichiarazione, specialmente quando la dichiarazione viene sanata attraverso una procedura ad hoc.

Le Conclusioni

La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di divieto di doppie imposizioni, il contribuente fiscalmente residente in Italia ha diritto, secondo un’interpretazione delle norme interne comunitariamente e convenzionalmente orientata, al rimborso dell’euroritenuta, pagata all’estero sugli interessi relativi a disponibilità finanziarie detenute presso banche straniere, anche se ab origine non ha adempiuto agli obblighi dichiarativi di cui all’art. 165 del t.u.i.r., purché successivamente abbia aderito alla procedura di voluntary disclosure, la cui irretrattabilità riguarda solo il contenuto della dichiarazione confessoria spontanea, afferente all’indicazione del reddito estero, ed essendo istituto differente dall’accertamento con adesione…“.

Questa ordinanza rappresenta una vittoria significativa per i contribuenti, poiché rafforza la coerenza del sistema fiscale, allineandolo ai principi europei e garantendo che gli strumenti di compliance, come la voluntary disclosure, non si trasformino in una trappola che genera effetti fiscali più penalizzanti di quelli che intendono sanare.

Un contribuente che aderisce alla voluntary disclosure ha diritto al rimborso dell’Euroritenuta pagata all’estero?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che il contribuente ha diritto al rimborso dell’Euroritenuta pagata su interessi relativi a capitali esteri regolarizzati, in applicazione del principio che vieta la doppia imposizione.

L’aver omesso la dichiarazione dei redditi esteri in passato impedisce di ottenere il rimborso dopo la voluntary disclosure?
No. Secondo la Corte, la successiva adesione alla procedura di voluntary disclosure sana l’irregolarità iniziale e permette al contribuente di far valere il diritto al rimborso, poiché lo scopo della normativa europea e della stessa voluntary disclosure è quello di regolarizzare la posizione fiscale ed evitare doppie tassazioni.

La procedura di voluntary disclosure è equiparabile a un accertamento con adesione che rende l’esito definitivo e non più contestabile?
No, la Corte ha chiarito che si tratta di due istituti profondamente diversi. L’irretrattabilità della voluntary disclosure riguarda solo il contenuto della dichiarazione (i beni e i redditi confessati), ma non impedisce al contribuente di esercitare altri diritti connessi, come la richiesta di rimborso per imposte già pagate all’estero.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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