Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13085 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13085 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
Oggetto: revocazione
– vizio revocatorio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27078/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
– intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 751/24/16 depositata in data 21/04/2015 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-l’RAGIONE_SOCIALE impugnava per revocazione la sentenza della CTR della Toscana che dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso la precedente pronuncia di primo grado sul presupposto di difetto di notifica dell’atto introduttivo del giudizio di appello;
-con la sentenza qui gravata di ricorso, il giudice adito ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione poiché ha ritenuto non possibile l’individuazione dell’errore di fatto commesso dai giudici d’appello comportante la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione;
-inoltre, secondo la CTR Toscana il ricorrente per revocazione non ha dedotto alcun elemento atto ad individuare il travisamento, posto che si afferma e comprova l’avvenuta notifica alla controparte ma non si indica la ragione per la quale il giudice dell’impugnazione abbia ritenuto non notificato l’ atto introduttivo;
-ricorre a questa Corte l’Amministrazione finanziaria con un solo motivo di ricorso;
-la società contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede di Legittimità;
Considerato che:
-il solo motivo di doglianza proposto si duole della violazione falsa applicazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice toscano ritenuto erroneamente inammissibile il ricorso per revocazione dell’Amministrazione, mancando di rilevare come effettivamente non fosse stata percepita dal Collegio giudicante l’esistenza in atti della documentazione relativa alla presa in carico dell’ufficio postale accettante e l’ulteriore documentazione (le c.d. ‘cartoline’) relative al regolare ricevimento dell’atto di appello, che effettivamente è pervenuto al contribuente al difensore in data 28 novembre 2013;
-il motivo è evidentemente fondato;
-effettivamente la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto, per respingere l’impugnazione dell’Ufficio, necessaria l’indicazione della ragione per la quale il giudice dell’appello ha ritenuto non notificato l’atto di gravame;
-tale affermazione è viziata in diritto, dal momento che per giustificare la revocazione della sentenza andava invece scrutinata l’esistenza o meno di un’errata percezione del fatto o di una svista di carattere materiale, che nel concreto non è stata presa in esame;
-come è noto, per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20113 del 24/09/2020; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23173 del 14/11/2016) la parte che lamenti che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull’erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per cassazione ove l’errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile;
-con specifico riferimento alla situazione in atti, si è chiarito che (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2702 del 28/01/2022) proprio la verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell’avvenuto deposito dell’atto d’appello presso la segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario (ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d. Lgs. n. 546 del 1992), costituisce oggetto di un accertamento di fatto e non di un’interpretazione degli atti processuali. Pertanto, la parte la quale lamenti che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull’erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per cassazione;
-pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice del merito che procederà a nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati;
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2024.