Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15240 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15240 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Pistoia, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME (Studio Legale COGNOME), alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 407, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 19.2.2016, e pubblicata il 1°.3.2016; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
la Corte osserva:
Fatti di causa
OGGETTO: Irpef 2005/2006 – Redditometro – Sentenza della CTR – Revocazione – Presupposti.
L’Agenzia delle Entrate notificava a NOME COGNOME gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO, relativi al maggior reddito emergente da accertamento sintetico, c.d. redditometro, in relazione agli anni 2005 e 2006, in considerazione dei beni indice posseduti e degli incrementi patrimoniali registrati.
Il contribuente impugnava gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia affermando, innanzitutto, la disponibilità di idonea provvista non imponibile. La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente e riduceva l’importo degli accertamenti.
Il contribuente spiegava appello avverso la parte della decisione di primo grado risultata sfavorevole, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, e l’Amministrazione finanziaria proponeva appello incidentale per quanto l’aveva vista soccombente. La CTR accoglieva l’appello principale e rigettava l’appello incidentale, in conseguenza rimanevano annullati gli avvisi di accertamento.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per revocazione avverso la decisione della CTR, affermando che non avesse tenuto conto di fatti decisivi per il giudizio, con particolare riferimento al possesso di ulteriori autovetture ed all’acquisto dell’abitazione principale. La CTR, ritenuti insussistenti i presupposti di legge del giudizio revocatorio, dichiarava l’impugnazione inammissibile.
L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia della CTR, affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso il contribuente che ha pure depositato memoria nella quale, peraltro, il difensore si è dichiarato antistatario.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione
e falsa applicazione dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che non ricorresse un vizio revocatorio nella sentenza impugnata, che non aveva tenuto conto di alcuni elementi di fatto decisivi per la definizione della causa, bensì, se del caso, un vizio motivazionale suscettibile di ricorso per cassazione.
Con il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura la nullità della pronuncia impugnata, in conseguenza della violazione e falsa applicazione dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con riferimento alla parte finale della decisione, in cui la CTR ha erroneamente affermato che gli elementi di fatto indicati dall’Ufficio non avrebbero comunque condotto di necessità alla dimostrazione che il maggior reddito percepito dal contribuente eccedesse il limite del superamento del 25% rispetto al dichiarato.
Il controricorrente ha proposto una pluralità di critiche di inammissibilità del ricorso per cassazione introdotto dall’Amministrazione finanziaria, sostenendo che la ricorrente ripropone in realtà censure di merito, pertanto insuscettibili di fondare la contestazione della sussistenza di un vizio revocatorio.
In realtà questo giudizio di cassazione ha ad oggetto proprio la ricorrenza dei presupposti di legge perché il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria innanzi alla CTR attenesse ad un vizio di percezione e non di giudizio. L’oggetto della controversia in questa sede attiene pertanto alla contestazione di questioni di diritto, ed il ricorso è ammissibile.
Sembra opportuno premettere che con la sentenza n. 356 del 2015, poi impugnata per revocazione, la CTR aveva ritenuto che alcuni degli elementi dimostrativi di un maggior reddito accertato dovessero essere esclusi dal calcolo, e che comunque il contribuente avesse assicurato prova della disponibilità di una provvista non imponibile, anche derivante dalla cessione di un
immobile nel 2004, con la conseguenza che il limite legale di scostamento tra l’accertato ed il dichiarato superiore al 25% veniva meno, e gli atti impositivi risultavano perciò non legittimi e dovevano essere annullati. Adita nel giudizio di revocazione, la CTR, con sentenza n. 407 del 2016, ha ritenuto che l’impugnativa dell’Agenzia delle Entrate dovesse dichiararsi inammissibile, perché le sue critiche non avevano attinenza con il vizio revocatorio, e potevano essere proposte solo mediante l’impugnazione ordinaria.
4.1. Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità della sentenza, per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che non ricorresse un vizio revocatorio nella sentenza impugnata, la quale non aveva tenuto conto di alcuni elementi di fatto decisivi per la definizione della causa, bensì, se del caso, un vizio motivazionale.
Mediante il secondo strumento d’impugnazione, l’Ente impositore critica ancora la nullità della pronuncia del giudice del gravame, con riferimento alla parte finale della decisone, in cui la CTR avrebbe erroneamente affermato che gli elementi di fatto indicati dall’Ufficio non avrebbero comunque condotto di necessità alla dimostrazione che il maggior reddito percepito dal contribuente eccedesse il presupposto legale del superamento del 25% rispetto al dichiarato.
I motivi di ricorso presentano omogeneità di critica ed appaiono legati dal vincolo della connessione, pertanto risulta opportuno trattarli congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.
4.2. Il giudice della sentenza impugnata per revocazione aveva innanzitutto ricordato che ‘negli avvisi di accertamento vengono individuati i seguenti elementi di capacità contributiva, spese per incrementi patrimoniali … bonifici bancari … disponibilità di due autoveicoli … residenza in Quarrata, INDIRIZZO acquistata nel 2005 …’
Quindi valuta che ‘la documentazione e le motivazioni dell’appellante principale appaiono idonee a superare la presunzione semplice a fondamento dell’avviso di accertamento … l’Ufficio non ha tenuto conto di numerosi elementi: 1) l’auto … non può essere presa in considerazione in quanto utilizzata per l’attività professionale; 2) per quanto concerne l’andamento degli investimenti e disinvestimenti … sono sufficientemente spiegati … ed adeguatamente documentate, per tale motivo è errato prendere a base tali elementi quali indici al fine del calcolo sintetico del reddito … la decadenza di tali elementi per l’applicazione degli indici, comporta che non può essere accertato sinteticamente il reddito a norma dell’art. 38 c. 4 ed art. 8 DPR 600/73 anche perché il reddito accertato non supererebbe il divario necessario del 25% quale condizione per poter procedere in tale senso’.
Pertanto il giudice del gravame aveva escluso la rilevanza di alcuni indici relativi a beni patrimoniali ed incrementi patrimoniali, ed ha ritenuto che i rimanenti non raggiungessero un valore sufficiente a consentire il superamento della soglia di legge del divario di oltre il 25% tra dichiarato ed accertato.
4.3. Non si riscontra, pertanto, come del resto ritenuto dalla impugnata CTR, alcun vizio di percezione del giudice dell’appello impugnato per revocazione. Il giudice del gravame ha esaminato gli elementi di fatto rilevanti, ne ha esclusi alcuni, ed ha ritenuto che i rimanenti non avessero un rilievo economico sufficiente a ritenere accertato il superamento della soglia legale del 25%. Se tale valutazione di merito risultava errata, poteva essere contestata esclusivamente mediante ricorso per cassazione.
Non ricorre pertanto un vizio revocatorio, il ricorso risulta perciò infondato e deve perciò essere respinto.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia.
5.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate , che condanna al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 10.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Euro 200,00 per esborsi ed accessori come per legge, somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 9.5.2025.