Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26511 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26511 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 01/10/2025
Omessa ritenuta IrpefGiudicato-Vizio motivazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2650/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t.;
–
intimata
–
per la cassazione della sentenza n. 5725/17/22 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 21/06/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso contro l’atto di irrogazione sanzioni n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate, sulla base della comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE del 04/08/2003 (che aveva evidenziato l’utilizzo di sei lavoratori «in nero»), aveva irrogato la sanzione per l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute Irpef, nonché RAGIONE_SOCIALE relative addizionali regionale e comunale, come previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, evidenziandone l ‘ infondatezza avuto riguardo alla favorevole sentenza n. 4428/2005 del Tribunale del lavoro di Catania.
La Commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorso.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello erariale.
Contro tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato a due motivi.
La società, cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c., presso il AVV_NOTAIO, costituito in primo grado (in appello era contumace), non svolge attività difensiva.
Il ricorso è stato fissato ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c. per l’adunanza camerale del 10/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, in quanto, premesso che in appello l’ufficio aveva lamentato che la sentenza del giudice del lavoro non affrontasse il merito della sussistenza o meno del rapporto di lavoro, decidendo in base all’omessa produzione del verbale di accertamento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE e ch e essa non era passata in cosa
giudicata, la CTR ha errato laddove ha rilevato che « … a fronte della dettagliata motivazione del Giudice di primo grado, parte appellante non ha assolto agli oneri che le competevano» e quindi ritenuto inammissibile il gravame per difetto di specificità, in contrasto con l’orientamento di questa Corte che ha precisato che la riproposizione a supporto dell’appello RAGIONE_SOCIALE ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992; essa avrebbe errato inoltre laddove ha rigettato l’appello invece di dichiararlo inammissibile.
1.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
In primo luogo non appare condivisibile l’assunto da cui muove la ricorrente secondo la quale la CTR avrebbe dichiarato inammissibile l’appello , laddove il dispositivo reca la formula di rigetto e la stessa motivazione contiene una specifica confutazione del motivo di appello, fondato sul difetto di motivazione della sentenza di primo grado, dovendosi ritenere che le argomentazioni relative alla necessaria specificità della impugnazione per vizi processuali siano rese meramente ad abundantiam in quanto volte a sottolineare la inconsistenza RAGIONE_SOCIALE doglianze erariali.
In secondo luogo, il motivo si fonda su una (costante) giurisprudenza di legittimità che afferma la sufficienza, ai fini del rispetto della specificità dei motivi di appello ove proposto dall’ufficio, della riproposizione dei motivi posti a fondamento del provvedimento impositivo, giurisprudenza che però appare non riferibile al caso di specie, ove si discute dell ‘ impugnazione di una sentenza della CTP che aveva annullato l’atto in ragione del pregiudiziale accertamento
contenuto in altra sentenza passata in cosa giudicata e resa dal Tribunale di Catania.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., si deduce l ‘o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; nell’esposizione del motivo l’ufficio si duole che la CTR abbia omesso «di analizzare e valutare quanto specificato dall’Ufficio in merito alla motivazione resa in quel processo dal giudice del lavoro, vale a dire che l’accoglimento dell’opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dall’RAGIONE_SOCIALE dipes a solo dalla mancata produzione documentale del verbale non da un accertamento del fatto ( rectius r apporto di lavoro)» e che «…in linea di principio, il giudicato fa ‘stato’ all’interno della giurisdizione del giudice che ha emanato la sentenza e che comunque nella fattispecie non il passaggio in giudicato della sentenza richiamata, pertanto nessun ‘valore condizionante’ attribuirsi alla stessa; si che nessuna norma impone al giudice tributario di uniformarsi alla pronuncia del giudice civile, specie nel caso in cui l’Ufficio non abbia acquistato, nel processo civile, la qualità di parte del processo (Cass. n. 26860/2007; Cass. n. 7938/2002)».
2.1. Il motivo va respinto.
In primo luogo, la deduzione del vizio motivazionale di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. deve avere ad oggetto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, inteso nel senso di circostanza fattuale o un preciso accadimento in senso storico naturalistico (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass. 05/03/2014, n. 5133), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra
le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia e postula la sua concreta e specifica indicazione, anche in relazione alla sede processuale ove sia stata dedotta.
Ciò osta all’ammissibilità dell e doglianze che sono in realtà relative non ad un elemento in fatto ma ad argomentazioni difensive circa la portata del giudicato.
Inoltre, la deduzione del vizio ex n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. è impedita dalla circostanza di essere in presenza di una cd. doppia conforme di merito e dalla mancata indicazione da parte del ricorrente di elementi di diversità RAGIONE_SOCIALE ragioni di rigetto del ricorso in primo grado e in appello (Cass. 20/09/2023, n. 26934; Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994; Cass. 28/02/2023, n. 5947).
Ciò osta in particolare all’ammissibilità d i parte della seconda doglianza avendo sia la CTP che la CTR evidenziato trattarsi di sentenza passata in cosa giudicata.
Il ricorso va quindi complessivamente respinto.
Non vi è da provvedere sulle spese alla luce dell’assenza di attività difensiva dell’intimata.
La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13 , comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002 (Cass. n. 1778/2016).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME